DECRETO-LEGGE 26 novembre 1980 , n. 776

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 novembre 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Il commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sentiti, sulle direttive generali, i presidenti delle giunte regionali della Basilicata e della Campania, assume ogni iniziativa ed adotta, anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilità generale dello Stato, e con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980.
Egli sarà coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da impiegati civili dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale e da ufficiali generali quali vice commissari, nominati, su designazione del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il commissario, oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6 della citata legge, può esercitare, agli scopi di cui al precedente primo comma, tutte le funzioni attribuite ai singoli Ministeri, provvedendo altresì al coordinamento degli interventi urgenti delle pubbliche amministrazioni anche per la riattivazione dei servizi pubblici, esclusi in ogni caso i piani e le procedure per la ricostruzione definitiva.
Per lo svolgimento delle funzioni sopraindicate e dei compiti previsti ai successivi articoli, si provvede con ordinanze del commissario indicanti nominativamente il personale scelto tra i dipendenti civili e militari dello Stato, della regione, degli altri enti locali, degli enti pubblici anche economici nonché esperti estranei all'amministrazione ai quali possono essere conferite attribuzioni determinate per l'assolvimento di compiti specifici.
Il commissario riferisce al Parlamento ogni tre mesi sull'attività svolta.
Le funzioni attribuite al commissario, ai sensi dei commi precedenti, cessano il 30 giugno 1981.

Art. 2


È costituito un Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato agli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto e per la concessione di anticipazioni o integrazioni per il funzionamento dei servizi alla cui direzione provvede il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
Il Fondo è amministrato dal commissario.
Il Fondo è alimentato dallo stanziamento di lire 600.000 milioni che a tal fine viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1980. Al Fondo affluiscono altresì le somme che il Ministero dell'interno pone a disposizione del Fondo stesso e che è autorizzato a prelevare dai capitoli del proprio stato di previsione, relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamità, ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonché ad assistenza in natura. Al Fondo possono altresì confluire contributi delle Comunità europee, nonché di enti e privati.
Le disponibilità del Fondo sono versate ad apposite contabilità speciali istituite presso le tesorerie provinciali nella misura fissata per ciascuna di esse dal commissario. Il commissario è autorizzato, in relazione alle accertate esigenze, a trasferire somme tra le contabilità speciali. I relativi ordinativi di pagamento sono emessi a firma del commissario o di un funzionario delegato.
Con lo stesso Fondo il commissario, previa determinazione delle relative procedure, provvede:
a) agli interventi diretti a fronteggiare le più impellenti necessità delle popolazioni, tra le quali la distribuzione di razioni di viveri e medicinali;
b) all'assistenza straordinaria ed alle altre esigenze di carattere straordinario;
c) agli interventi mediante concessione di un contributo di lire quattro milioni per ogni deceduto in favore delle famiglie che abbiano perduto uno o più componenti a causa del terremoto o nelle operazioni di soccorso e di lire dieci milioni qualora il deceduto fosse capofamiglia oppure il componente la cui attività lavorativa costituiva il principale sostegno economico della famiglia;
d) alle provvidenze, mediante concessione di un contributo a fondo perduto fino a lire tre milioni, in favore delle famiglie, per ciascun nucleo familiare, che a causa del terremoto abbiano perduto vestiario e biancheria, mobilio o suppellettili dell'abitazione;
e) agli interventi necessari per l'alimentazione ed il ricovero urgente del bestiame.
Alla data del 30 giugno 1981 la gestione stralcio del Fondo e le correlative contabilità speciali sono affidate ai prefetti delle province presso le cui tesorerie provinciali furono aperte le contabilità di cui al quarto comma, per la definizione, entro sessanta giorni, degli impegni assunti dal commissario.
Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti della gestione del commissario, debbono presentare ai prefetti indicati nel comma che precede le domande ed istanze ai sensi e per gli effetti di cui al primo e secondo comma dell'art. 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
I fondi residuati alla gestione liquidatoria dei prefetti saranno versati in conto entrate eventuali Tesoro.

Art. 3


Al fine della sistemazione di coloro che sono rimasti privi di abitazione in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980, il commissario provvede:
a) alla requisizione, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 marzo 1865, n. 2248, allegato E, di idonee strutture, anche per il collocamento di uffici pubblici, ovvero stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati;
b) all'assistenza in natura con distribuzione di materiale vario ed, in particolare, all'acquisto di roulottes, all'installazione di abitazioni mobili e ad elementi componibili, da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie dei senza tetto, ivi comprese le necessarie infrastrutture;
c) a concedere incentivi ai sinistrati per consentire loro di reperire una sistemazione autonoma;
d) a concedere contributi per le opere urgenti di riattazione di abitazioni sinistrate.
A questo fine il Fondo di cui al precedente art. 2 è ulteriormente incrementato di lire 600.000 milioni.

Art. 4


Fino al 31 dicembre 1980, nelle regioni Basilicata e Campania sono sospesi i termini di prescrizione ed i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, i quali comportino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione; è altresì sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione.
A favore delle persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o aventi sede nelle indicate regioni, sono inoltre sospesi, fino alla stessa data, tutti i termini e non si determinano prescrizioni, decadenze, penalità e morosità.
La sospensione di cui al precedente comma opera anche a favore dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede in altre regioni per le obbligazioni da eseguirsi nelle regioni Basilicata e Campania, purché provino l'assoluta impossibilità del tempestivo adempimento in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze.
La sospensione opera per i soli termini che scadono nel periodo compreso tra il 23 novembre ed il 31 dicembre 1980.
Le disposizioni previste nei commi precedenti sono prorogate sino al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni individuati ai sensi del successivo comma.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, da emanarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1980, saranno individuati i comuni delle regioni Basilicata e Campania danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980.

Art. 5


Il termine per il versamento d'acconto di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è prorogato, per l'anno 1980, fino al 31 dicembre 1980 nei confronti dei contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania nonché dei contribuenti aventi domicilio fiscale in comuni compresi in regioni diverse, limitatamente all'imposta relativa ai redditi prodotti nei comuni compresi nelle regioni su indicate e dei contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'imposta relativa ai redditi delle attività svolte nei medesimi comuni.
È altresì prorogato fino alla stessa data il termine per il versamento di acconto di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni, nei confronti dei contribuenti indicati nel precedente comma soggetti all'imposta locale sui redditi.
Ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni che verranno indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'ultimo comma dello art. 4, nonché a quelli aventi domicilio fiscale in comuni diversi, limitatamente ai redditi prodotti nei comuni indicati nello stesso decreto ed ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'imposta relativa ai redditi delle attività svolte nei medesimi comuni, non si applicano, per l'anno 1980, le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni. Agli stessi contribuenti soggetti all'imposta locale sui redditi non si applicano, altresì, per l'anno 1980, le disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni.
Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni delle regioni Basilicata e Campania è sospesa fino al 31 dicembre 1980 la riscossione mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza tra il 23 novembre 1980 e tale data, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché dei tributi degli enti diversi dallo Stato. È altresì sospesa fino al 31 dicembre 1980 la riscossione dei tributi soppressi dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché dei tributi locali non riscuotibili per ruolo, ad eccezione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
La sospensione della riscossione prevista nel comma precedente è ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1981 nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nell'ultimo comma dell'art. 4.
I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, n. 598 e n. 599, nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, la sospensione della riscossione, relativamente alle rate scadenti entro il 30 giugno 1981, dei tributi di cui al quarto comma purché la parte del reddito prodotto nei comuni predetti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.
La riscossione delle imposte è effettuata a partire dalla scadenza di settembre 1981 in due rate per le ipotesi di sospensione prevista nel quarto comma ed in sei rate per quella di cui ai commi quinto e sesto, senza applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e della maggiorazione prevista dall'art. 297-septies del testo unico delle norme della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388.
I termini per i versamenti diretti da effettuare a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 15 gennaio 1981 da parte dei sostituti di imposta aventi domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania sono prorogati al 15 febbraio 1981.
I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, che scadono tra il 23 novembre 1980 ed il 30 dicembre 1980 sono prorogati al 31 dicembre 1980. Nei confronti degli stessi soggetti che abbiano domicilio fiscale nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nell'ultimo comma dell'art. 4, sono altresì prorogati al 30 giugno 1981 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi che scadono anche per effetto di quanto disposto con la prima parte del presente comma, tra il 31 dicembre 1980 ed il 29 giugno 1981.

Art. 6


Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili ubicati nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, che siano stati effettuati in data anteriore al 23 novembre 1980 a titolo gratuito o oneroso, per atto fra vivi o mortis causa, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce è rimasto distrutto o è stato demolito per effetto del terremoto del novembre 1980.
In caso di demolizione o di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile.
La riscossione dell'imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati per effetto del terremoto, ubicati nei comuni suddetti, è sospesa fino alla data del ripristino del fabbricato.
La riscossione dell'imposta sarà effettuata in sei date quadrimestrali a partire dal primo mese successivo alla data del ripristino senza aggravio di interessi.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte.
Per conseguire le agevolazioni previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione relativa agli eventi indicati nei commi precedenti rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.

Art. 7


I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, tenuti successivamente alla data del 23 novembre 1980 agli obblighi di liquidazione e di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono dispensati dai suddetti obblighi e devono comprendere nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1980 anche le operazioni effettuate dal 23 novembre 1980.
Limitatamente ai contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente art. 4, l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 1980 può essere versata in quattro rate trimestrali, di cui la prima con scadenza entro il termine di presentazione della detta dichiarazione.
Nell'ipotesi di cui al primo comma, gli adempimenti di cui agli articoli 21, 23, 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono prorogati al 31 dicembre 1980.

Art. 8


La sospensione di cui all'art. 4 del presente decreto ha efficacia anche ai fini degli adempimenti stabiliti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti o scadono nel periodo 23 novembre-31 dicembre 1980 nelle regioni Basilicata e Campania.
Restano esclusi dalla sospensione di cui al precedente comma i termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

Art. 9


Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri titoli di credito.
Gli atti ed i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze poste in essere dal commissario sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 10


Nelle regioni Basilicata e Campania è concessa la sospensione della riscossione dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'assistenza di malattia, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, relativamente ai versamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 31 dicembre 1980.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi suddetti, da effettuarsi senza corresponsione di interessi, nel termine massimo di un triennio.
La sospensione di cui al primo comma del presente articolo è prorogata al 30 giugno 1981 nei comuni che saranno indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente art. 4.

Art. 11


Nelle regioni Basilicata e Campania è sospesa la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende di tutti i settori produttivi per i propri dipendenti nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 e il 31 dicembre 1980.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi suddetti, da effettuarsi, senza corresponsione di interessi, nel termine massimo di un triennio.
La sospensione di cui al primo comma del presente articolo è prorogata al 30 giugno 1981 nei comuni che saranno indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente art. 4.

Art. 12


Ai lavoratori, esclusi quelli assicurati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori, operanti nelle regioni Basilicata e Campania, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in diretta dipendenza degli eventi sismici, è corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, nei limiti stabiliti dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, nonché il trattamento per gli assegni familiari.
All'accertamento della causa di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa provvede l'ispettorato provinciale del lavoro o l'autorità comunale competente.
I trattamenti di cui al precedente comma spettano anche agli apprendisti nonché agli impiegati ed ai dirigenti.
Per un periodo di trenta giorni a partire dalla data in cui si è verificato il primo fenomeno sismico, il trattamento di integrazione salariale e quello per assegni familiari sono corrisposti, altresì, ai lavoratori di cui ai precedenti commi in tutti i casi di assenza dal lavoro comunque verificatisi. Lo stesso trattamento si applica ai lavoratori residenti nelle regioni indicate nel primo comma anche se occupati presso datori di lavoro operanti in regioni diverse.
I trattamenti di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con la retribuzione eventualmente percepita o con indennità corrisposte per malattia.
Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto durante l'intero periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per la durata massima di un anno, prorogabile per periodi semestrali con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Ai lavoratori in regime di integrazione salariale che vengono avviati da enti locali territoriali a lavori relativi a opere e servizi di pubblica utilità spetta una integrazione a carico degli enti stessi fino a raggiungere l'intera retribuzione.
Le sedi locali dell'I.N.P.S. provvedono a corrispondere il trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro, imputandone la spesa ad una contabilità speciale.
Il trattamento di integrazione di cui al primo comma è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo è esteso ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza degli eventi sismici per un periodo massimo di sei mesi.
I periodi per i quali è concesso il trattamento di cui al primo comma sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste, e si aggiungono al periodo di trentasei mesi di cui all'art. 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'art. 5 della legge 6 agosto 1975, n. 427.
Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli.

Art. 13


È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in con sequenza degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Basilicata e Campania o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti in validità.
Ai cittadini riconosciuti invalidi da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediata mente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di invalidità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al titolo I del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di invalidità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di invalidità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dallo Istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le 60 rate.
Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al primo comma del presente articolo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.
Per coloro che non rientrano tra le categorie dei lavoratori dipendenti, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per la determinazione della rendita di invalidità e di reversibilità sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato a far tempo dal 1981.

Art. 14


I termini di novanta giorni di cui agli articoli 5, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali il detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a trenta giorni qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 23 novembre 1980 nelle regioni Basilicata e Campania.
La cifra di lire 100 mila, di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, così come modificato dalla legge 26 maggio 1975, n. 187, è elevata a lire 500 mila.
Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione degli eventi calamitosi di cui all'art. 1 del presente decreto, sono effettuate gratuitamente.

Art. 15


All'onere di lire 1.200 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16



Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1980

PERTINI FORLANI - ROGNONI - REVIGLIO - ANDREATTA - FOSCHI - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1980

Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 5