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DECRETO-LEGGE 7 maggio 1980, n. 153

Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 luglio 1980, n. 299 (in G.U. 08/07/1980, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1994)
Testo in vigore dal:  28-4-1981
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Art. 4


Dopo l'inoltro alla commissione centrale per la finanza locale dei piani di riorganizzazione debitamente documentati e corredati dai necessari atti istruttori, gli enti locali devono provvedere in via prioritaria ad in ruolo, con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 5, quarto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, il personale non di ruolo nei soli posti di pari qualifica o livello vacanti purché anche preesistenti all'adozione del piano di riorganizzazione.
Il personale non di ruolo già in servizio presso l'ente alla data del 30 settembre 1978 o assunto mediante prova pubblica selettiva bandita entro la medesima data che non troverà immediata sistemazione in ruolo ai sensi del precedente comma sarà provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria con la medesima qualifica o livello già in possesso, salvo riassorbimento che dovrà essere operato prima di procedere alle nuove assunzioni consentite dal quarto comma del presente articolo.
Il personale non di ruolo assunto dal 1 ottobre al 31 dicembre 1978 e confermato in servizio ai sensi dell'art. 5, tredicesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, che risulti tuttora alle dipendenze dell'ente, potrà invece essere utilizzato soltanto fino alla copertura dei posti vacanti del piano di riorganizzazione divenuto efficace.
((I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende che hanno ottenuto l'approvazione dei piani generali di riorganizzazione dalla commissione centrale per la finanza locale dopo il 1 gennaio 1981, sono autorizzati ad assumere nuovo personale per la copertura del maggior numero di posti di organico del piano approvato nel limite del 30 per cento nell'anno 1981, del 30 per cento nell'anno 1982 e del 40 per cento nell'anno 1983. È consentito derogare da tali limiti esclusivamente per i posti eventualmente previsti nel piano per l'attivazione di nuove opere))
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I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma, sono autorizzati a procedere fine dall'anno 1980 all'assunzione del personale previsto dal piano.
Le limitazioni di cui al primo periodo del precedente comma non si applicano ai comuni capoluogo e a quelli con popolazione superiore ai 50.000 abitanti per quanto concerne la facoltà di coprire, anche nel solo anno 1980, tutti i posti con qualifica di vigile urbano vacanti in pianta organica dopo l'approvazione del piano di riorganizzazione degli uffici e dei servizi.
Fermo restando quanto previsto dal precedente quarto comma tutti i posti vacanti previsti dalle piante organiche a seguito di provvedimenti di riorganizzazione degli uffici e dei servizi sono prioritariamente riservati, mediante concorso interno, al personale di ruolo e non di ruolo in servizio al 30 settembre 1978.
Le aziende municipalizzate e consortili possono, in caso di necessità, assumere il personale strettamente occorrente per fronteggiare insopprimibili esigenze di ampliamento dei servizi attualmente gestiti.
Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio o, se in disavanzo, che questo sia contenuto nei limiti di cui al successivo art. 16.
Le nuove assunzioni debbono essere precedute dall'adeguamento del piano economico finanziario di cui al quarto comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con i provvedimenti da tale norma previsti per conseguire, entro i termini nella medesima stabiliti, il definitivo riassetto del bilancio.