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DECRETO-LEGGE 7 maggio 1980, n. 153

Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 luglio 1980, n. 299 (in G.U. 08/07/1980, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1994)
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Testo in vigore dal:  11-5-1980 al: 8-7-1980
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di non paralizzare l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1980 deve essere deliberato in pareggio.
I bilanci dei comuni e delle province, i cui consigli siano cessati dalle proprie funzioni a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono deliberati, con le modalità previste dal presente decreto, da apposito commissario nominato dal competente organo regionale di controllo.
La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 23, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i venti giorni successivi all'adozione.
Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.