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DECRETO-LEGGE 18 agosto 1978, n. 481

Fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dallo art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1978, n. 641 (in G.U. 24/10/1978, n.298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1989)
Testo in vigore dal:  28-3-1989
aggiornamenti all'articolo

Art. 1-sexies



Salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'articolo 117 e dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il patrimonio dell'ONPI, dell'ENAOLI e dell'ENAL è interamente ripartito fra le regioni, ai sensi del medesimo articolo 117, per essere attribuito, nei casi e nei modi previsti dall'articolo 25 del predetto decreto presidenziale, ai comuni singoli o associati.
Le entrate dell'ONPI sono ripartite fra le regioni in proporzione al numero dei pensionati INPS residenti, al 1977, nelle stesse e destinati ai comuni, singoli o associati.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali per il riordino delle materie trasferite, le entrate dell'ONPI restano destinate all'assistenza agli anziani.
Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di pensionamento di reversibilità e per i superstiti, l'erogazione di assegni sostitutivi della pensione ai superstiti già erogati dall'ENAOLI, nella misura prevista dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e per la sola quota spettante agli orfani, è provvisoriamente assicurata da una apposita gestione speciale costituita presso l'INPS.
La commissione tecnica di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individua i contingenti di personale da trasferire alla gestione speciale dell'INPS di cui al comma precedente.
Fino al riordino con legge regionale delle materie trasferite, i comuni garantiscono le erogazioni economiche integrative agli orfani secondo i criteri seguiti dall'ENAOLI.
Le entrate dell'ENAOLI sono ripartite fra le regioni e alle stesse interamente destinate ai comuni tenuto conto della ripartizione della spesa dell'ENAOLI in base alla residenza degli assistiti nell'anno 1977, ad eccezione di una somma pari a lire 17 miliardi, che affluisce al fondo per la erogazione degli assegni di cui al quarto comma del presente articolo, amministrato dall'INPS.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria la funzione dell'ENAOLI concernente l'assistenza sanitaria agli orfani dei lavoratori a norma dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislative 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35, e assunta dall'Istituto nazionale assicurazioni malattie, anche per le prestazioni non rientranti nel trattamento generale INAM dei lavoratori dell'industria.
Le entrate dell'ENAL sono ripartite fra i comuni, ai sensi dell'articolo 120, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad eccezione dei proventi del concorso pronostici Enalotto che affluiscono al Tesoro dello Stato.
Il fondo di cui all'articolo 132 del suddetto decreto e incrementato di una somma pari alle entrate iscritte nel bilancio consuntivo dell'ENAL per il 1978 provenienti dalla gestione del concorso pronostici Enalotto.
Le partecipazioni azionarie dell'Ente nazionale per le Tre Venezie nella società veneziana Conterie S.p.a. sono trasferite all'ENI.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i restanti beni mobiliari e immobiliari dell'Ente per le Tre Venezie sono ripartiti tra le regioni interessate ai sensi degli articoli 113 e 117 del medesimo decreto.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 9 marzo 1989, n.88, ha disposto (con l'art. 53, comma 1) che "A decorrere dal I gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 1-sexies del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la parte che fissa la competenza dell'INPS in materia di prestazioni già di
pertinenza dell'ENAOLI."