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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. 946

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 43 (in G.U. 28/02/1978, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal:  1-3-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

((Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi di legge, è assicurato per l'anno 1978, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.
L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposita certificazione - firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario - da cui risultino i dati relativi alle spese previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 5 e all'importo relativo alle quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui. Le modalità relative alle predette certificazioni saranno indicate con decreto del Ministro per no, di concerto col Ministro per il tesoro, da emanarsi sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro il 31 marzo 1978.
Il versamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in tre rate entro il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre 1978.))