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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. 946

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 43 (in G.U. 28/02/1978, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal: 17-5-1995
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare provvedimenti urgenti
per la finanza locale;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il  tesoro,  di concerto con i
Ministri   per   il  bilancio  e  la  programmazione  economica,  per
l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  bilancio  di  previsione dei comuni e delle province per l'anno
1978  deve  essere  deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1978. In
allegato  dovra' essere prodotto un documento, a firma del segretario
comunale  o  provinciale  e  vistato  dal  sindaco  o  dal presidente
l'amministrazione  provinciale,  certificativo, per l'esercizio 1977,
delle  entrate  accertate per i primi tre titoli del bilancio e delle
spese  impegnate, relative al primo titolo, distintamente per ciascun
capitolo.
  E'  fatto  divieto ai comuni, alle province ed alle loro aziende di
trasporto  di  ricorrere  a  qualsiasi  forma  di  indebitamento, con
esclusione  sia  delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti dei tre
dodicesimi  delle  entrate accertate nell'anno 1977, afferenti, per i
comuni  e le province, ai primi tre titoli del bilancio di entrata e,
per  le aziende di trasporto, alle entrate proprie, sia dei mutui per
spese  di  investimento. Sono parimenti esclusi i prefinanziamenti di
mutui  concessi  per  investimenti  fino alla concorrenza di un terzo
dell'importo  dei  mutui  medesimi.  I  prefinanziamenti predetti non
possono essere erogati prima dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori.
Per  l'anno  1978,  ai fini del computo di detti tre dodicesimi si fa
riferimento  anche  all'importo  del mutuo autorizzato per il ripiano
del  disavanzo  economico  dell'esercizio 1977, al netto dell'importo
corrispondente  alle  annualita'  di ammortamento dei mutui assunte a
carico del bilancio dello Stato ai sensi del successivo articolo 3 ed
iscritte nel bilancio dell'ente per lo stesso esercizio.
  Il  divieto  di  cui al comma precedente non si applica ai mutui da
contrarre a copertura dei disavanzi economici autorizzati con decreto
del  Ministro  per  l'interno  per l'esercizio 1977, alla quota delle
perdite  di  gestione  delle  aziende di trasporto sino all'esercizio
1977,  ai  mutui  di  cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 17
gennaio  1977,  n.  2,  convertito, con modificazioni, nella legge 17
marzo  1977,  n.  62,  nonche'  ai mutui a copertura dei disavanzi di
gestione delle altre aziende municipalizzate accertati al 31 dicembre
1977.
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N.77))
  Il   limite  di  cui  al  precedente  comma  non  si  applica  alle
deliberazioni  di  data  anteriore  al  31  dicembre  1977,  relative
all'assunzione  di  prestiti  gia'  accordati  dalla Cassa depositi e
prestiti o da altri istituti di credito.
  Gli  enti  che  hanno  gia' approvato il bilancio di previsione per
l'anno  1978, sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme contenute
nel presente decreto.
  Nel  bilancio  di  cui  al primo comma sara' compresa la perdita di
gestione   delle   aziende   speciali   di  trasporto  accertata  per
l'esercizio  1977  o, ove questa non fosse stata ancora accertata, di
quella accertata, nei limiti dell'80 per cento, per l'esercizio 1976.
Sono  altresi'  compresi  i  contributi  con  i  quali  i comuni e le
province  concorrono  nelle  spese  delle  aziende  e dei consorzi di
trasporto  comunque costituiti o per servizio di trasporto gestiti in
forma  diversa,  quando  tale  concorso  sia  dovuto in forza di atti
regolarmente   deliberati   entro  il  31  gennaio  1978  e  divenuti
esecutivi.