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DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1977, n. 893

Modificazioni e proroghe del termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcolici e di imposta di fabbricazione sulla birra.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 01 febbraio 1978, n. 20 (in G.U. 06/02/1978, n.36).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1978)
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Testo in vigore dal:  22-2-1979
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Art. 3


I termini del 31 dicembre 1977 e del 31 dicembre 1978 previsti nel primo e secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1978 e al 31 dicembre 1979.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 dicembre 1978, n. 816, convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 53, ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine del 31 dicembre 1978 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1 febbraio 1978, n. 20, è prorogata al 31 dicembre 1979 relativamente all'applicazione delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro e ipotecarie. I termini del 31 dicembre 1978 e 31 dicembre 1979 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1 febbraio 1978, n. 20, sono prorogati al 31 dicembre 1979 e 31 dicembre 1980 relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il settore dell'edilizia residenziale pubblica".