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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1977, n. 350

Proroga al 31 dicembre 1977 della riduzione all'1 per cento dell'aliquota IVA sul fertilizzanti.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 04 agosto 1977, n. 509 (in G.U. 16/08/1977, n.222).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/1977)
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Testo in vigore dal:  3-7-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre 1977 il termine per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui fertilizzanti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1



Con effetto dal 1° luglio 1977, il termine del 30 giugno 1977, previsto dall'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 452, convertito nella legge 19 agosto 1976, n. 590, è prorogato al 31 dicembre 1977.