stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 18 settembre 1976, n. 648

Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730 (in G.U. 02/11/1976, n.292).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  29-12-1977
aggiornamenti all'articolo

Art. 43


È istituito sulle giocate dei concorsi pronostici Totocalcio, Totip ed Enalotto un diritto speciale a favore dello Stato di lire venticinque per ogni colonna giocata. Il diritto è dovuto dai concorrenti e deve essere corrisposto all'atto della effettuazione delle giocate, in aggiunta all'importo di esse.
Il diritto relativo ai concorsi pronostici Totocalcio e Totip deve essere versato, rispettivamente, dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine, ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali, nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni.
Il diritto si applica per l'Enalotto a decorrere dal concorso del 2 ottobre 1976 e per il Totocalcio ed il Totip a decorrere dai concorsi del 3 ottobre 1976.
((6))
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
La L. 16 dicembre 1977, n.927 ha disposto (con l'art.1) che "A decorrere dal primo concorso successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è abolito il diritto speciale a favore dello Stato di lire venticinque per ogni colonna giocata ai concorsi pronostici Totocalcio, Totip ed Enalotto, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730."