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DECRETO-LEGGE 18 settembre 1976, n. 648

Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730 (in G.U. 02/11/1976, n.292).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  22-3-1977
aggiornamenti all'articolo

Art. 37


Il termine del 30 settembre 1976 previsto dall'art. 25, primo, secondo e quarto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prorogato al 31 marzo 1977. Alla predetta data sono prorogati i termini aventi scadenza tra il 30 settembre 1976 ed il 30 marzo 1977 per la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 25 dello stesso decreto.
((4))

È inoltre prorogato alla stessa data del 31 marzo 1977 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 dai soggetti indicati nel terzo comma del predetto articolo 25 che, da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, risultino essere stati impegnati nell'opera di soccorso nelle zone terremotate nel periodo dal 6 maggio al 30 settembre 1976.
((4))

Per i versamenti che, a norma degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dell'ultimo comma dell'art. 25 del predetto decreto-legge, dovevano essere effettuati, da parte dei sostituti di imposta aventi domicilio fiscale nei comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia, entro il 15 dei mesi di luglio, agosto e settembre 1976 e non sono stati a tali scadenze effettuati, i termini sono prorogati al 15 marzo 1977. Alla stessa data sono prorogati i termini per i versamenti che al medesimo titolo devono essere effettuati entro il 15 dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1976 ed entro il 15 dei mesi di gennaio e febbraio 1977.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 18 marzo 1977, n.66 convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 1977, n.198, ha disposto (con l'art.1) che "Il termine del 31 marzo 1977 previsto nel primo e nel secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è prorogato al 30 giugno 1977. Alla predetta data del 30 giugno 1977 sono altresì prorogati i termini aventi scadenza, anche per effetto di proroga, tra il 31 marzo e il 29 giugno 1977 per la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti indicati nella seconda parte del primo comma del predetto art. 37."