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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal:  3-11-1976
aggiornamenti all'articolo

Art. 9


Nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 è concessa la sospensione della riscossione dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'assicurazione contro le malattie, per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'E.N.A.O.L.I., relativamente ai versamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra il 6 maggio e il 31 dicembre 1976.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi, da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un triennio.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730 ha disposto (con l'art. 19) che "I termini di cui agli articoli 7 e 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono prorogati al 30 giugno 1977."