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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal:  3-11-1976
aggiornamenti all'articolo

Art. 7


A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 maggio 1976 e fino a tutto il periodo di paga scaduto entro la data del 31 dicembre 1976 è concesso lo sgravio nella misura del 50 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle aziende di tutti i settori produttivi per il personale occupato.
a) nei comuni indicati a norma dell'articolo 20;
b) nei comuni indicati a norma dell'articolo 1 relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici;
Lo sgravio si applica nella stessa misura anche ai contributi a carico dei lavoratori.
Nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore delle aziende di tutti i settori produttivi, dovuti per i periodi di paga scaduti entro il 31 dicembre 1976.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un triennio.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730 ha disposto (con l'art. 19) che "I termini di cui agli articoli 7 e 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono prorogati al 30 giugno 1977."