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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal:  2-6-1976
aggiornamenti all'articolo

Art. 17


Ai capi famiglia che a causa degli eventi sismici di cui all'art. 20 abbiano perduto vestiario o biancheria, mobili o suppellettili dell'abitazione sarà corrisposto un contributo a fondo perduto fino a
((lire 1 milione e 500 mila))
.
Il contributo spetta a coloro il cui reddito complessivo comprensivo dei redditi del coniuge e dei figli minori conviventi, non ha superato nell'anno 1975 l'ammontare di
((lire 7 milioni))
.
((Il contributo è corrisposto dalla prefettura su domanda degli interessati, da presentarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La domanda inoltrata alla prefettura dai comuni di residenza degli interessati deve contenere l'indicazione dell'entità del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili e delle suppellettili perdute ed essere corredata da una dichiarazione resa al sindaco attestante la situazione reddituale di cui al precedente comma.
Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Della disposta concessione del contributo la prefettura dà comunicazione ai destinatari per tramite del comune))
.
Per la corresponsione del contributo di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1976.
Si applicano le disposizioni di cui al
((terzo))
comma del precedente articolo.