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DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1975, n. 689

Proroga delle norme concernenti la corresponsione dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 05 febbraio 1976, n. 22 (in G.U. 24/02/1976, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1977)
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Testo in vigore dal:  31-12-1977
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le norme concernenti la corresponsione dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Il termine del 31 dicembre 1975, stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, per la corresponsione dell'assegno istituito dall'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prorogato al 31 dicembre 1977.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito con modificazioni, con L. 27 febbraio 1978, n. 41, ha disposto (con l'art. 5) che il termine del 31 dicembre 1977 stabilito dal presente articolo è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.