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LEGGE 5 novembre 1968, n. 1115

Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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Testo in vigore dal:  1-5-1969
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Art. 11

((Nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1973 agli operai e agli impiegati dipendenti da aziende industriali, diverse da quelle edili, che all'atto del licenziamento, determinato dalle situazioni che formano oggetto del decreto di cui all'articolo 3 della presente legge, abbiano compiuto 57 anni di età se uomini o 52 anni se donne e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è dovuto, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dal decreto anzidetto o a quello del licenziamento, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione calcolata secondo le norme in vigore anteriormente al 1 maggio 1968, aumentato dell'importo previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
L'assegno non può essere inferiore al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori di età inferiore a 65 anni.
L'assegno, salvo il diritto di opzione, è sostitutivo del trattamento previsto dal precedente articolo 8 e non è cumulabile né con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, né con altri trattamenti di pensione, né con la indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono l'età del pensionamento.
Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.
L'opzione di cui al precedente terzo comma è irrevocabile e deve essere esercitata dal lavoratore in occasione della domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assegno previsto dal presente articolo ovvero del trattamento stabilito dall'articolo 8.
I titolari dell'assegno hanno diritto alla assistenza di malattia in base alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni.
Ai predetti titolari si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22, terzo comma, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nonché quelle dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione delle prestazioni))
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