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DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 264

Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 386 (in G.U. 29/08/1974, n.225).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1982)
Testo in vigore dal:  30-8-1974
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Art. 4


A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 luglio 1974 è istituita una aliquota aggiuntiva ai contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, in misura pari all'1,65% della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui l'1,50 a carico dei datori di lavoro e lo 0,15 a carico dei lavoratori.
A decorrere dal 1 luglio 1974 è stabilito un contributo giornaliero aggiuntivo a quello previsto per l'assicurazione contro le malattie dall'art. 4, lettera A) della legge 26 febbraio
((1963))
n. 329, modificato dall'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nella misura appresso indicata:
lire 20, di cui L. 2 a carico del lavoratore, per ogni giornata di lavoro di uomo o di donna;
lire 18,50, di cui L. 1,50 a carico del lavoratore, per ogni giornata di lavoro di ragazzo.
((A decorrere dal 1 luglio 1974, è istituita una quota aggiuntiva annua ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi per l'assicurazione contro le malattie, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella misura di L. 3.300 a carico di ciascun artigiano ed esercente attività commerciale e nella misura di L. 1.650 a carico di ciascun coltivatore diretto. Per ciascun familiare assistibile la quota aggiuntiva è determinata nella misura di lire 1.650))
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