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DECRETO-LEGGE 11 aprile 1974, n. 99

Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 giugno 1974, n. 220 (in G.U. 11/06/1974, n.151).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/06/1974)
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Testo in vigore dal:  12-4-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme relative alla giustizia penale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1


L'art. 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 272 (Durata massima della custodia preventiva).
- La durata della custodia preventiva, quando si procede con l'istruzione formale, non può oltrepassare i termini sottoindicati:
1) nei casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo, sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;
2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, due anni se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.
Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perché si proceda con l'istruzione formale.
Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.
Se l'ordinanza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.
L'imputato deve essere altresì scarcerato se la durata complessiva della custodia preventiva ha superato:
1) nei procedimenti di competenza del pretore, anche relativi a reati per i quali la legge non autorizza il mandato di cattura, quattro mesi, e negli altri casi il doppio dei termini indicati nel primo comma del presente articolo, senza che sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado, anche se successivamente annullata;
2) della metà i termini previsti nel numero precedente, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello, anche se successivamente annullata;
3) il doppio dei termini previsti nel n. 1) di questo comma, senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.
I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto alla osservazione per perizia psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie, ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o di rinvio.
Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, può essere imposto agli imputati uno o più tra gli obblighi indicati nell'art. 282.
Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.
Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'art. 279, in quanto applicabili.
Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo, non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Tuttavia il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare, entro i limiti complessivi della carcerazione preventiva, la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria.
Allo stesso modo provvedono, con la sentenza, i giudici di primo e secondo grado nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia preventiva previsti nel quinto comma del presente articolo.