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DECRETO-LEGGE 11 aprile 1974, n. 99

Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 giugno 1974, n. 220 (in G.U. 11/06/1974, n.151).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/06/1974)
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Testo in vigore dal: 12-4-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita' e l'urgenza di emanare norme relative alla
giustizia penale;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'art.  272  del  codice  di  procedura  penale  e'  sostituito dal
seguente:
  "Art. 272 (Durata massima della custodia preventiva).
  -  La  durata  della  custodia  preventiva,  quando  si procede con
l'istruzione formale, non puo' oltrepassare i termini sottoindicati:
    1)  nei  casi nei quali il mandato di cattura e' facoltativo, sei
mesi,  se  per il delitto per il quale si procede la legge prevede la
pena  della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi
se la legge prevede una pena minore;
    2)  nei casi nei quali il mandato di cattura e' obbligatorio, due
anni  se  per  il delitto per il quale si procede la legge prevede la
pena  della  reclusione  non  inferiore nel massimo a venti anni o la
pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.
  Quando  si  procede  con  istruzione  sommaria,  se la durata della
custodia  preventiva  ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il
pubblico  ministero  abbia  fatto  la  richiesta  per  il  decreto di
citazione  a  giudizio  o  per  la  sentenza  di  proscioglimento, il
pubblico  ministero  deve  trasmettere gli atti al giudice istruttore
perche' si proceda con l'istruzione formale.
  Nei  procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della
custodia  preventiva  ha  oltrepassato i trenta giorni e non e' stato
emesso  il  decreto  di  citazione a giudizio, l'imputato deve essere
scarcerato.
  Se   l'ordinanza   di  rinvio  a  giudizio  non  e'  depositata  in
cancelleria   entro   i   termini  stabiliti  nei  precedenti  commi,
l'imputato deve essere scarcerato.
  L'imputato deve essere altresi' scarcerato se la durata complessiva
della custodia preventiva ha superato:
    1)  nei  procedimenti di competenza del pretore, anche relativi a
reati  per  i  quali  la  legge  non autorizza il mandato di cattura,
quattro  mesi,  e negli altri casi il doppio dei termini indicati nel
primo comma del presente articolo, senza che sia intervenuta sentenza
di condanna di primo grado, anche se successivamente annullata;
    2)  della  meta'  i termini previsti nel numero precedente, senza
che  sia  intervenuta sentenza di condanna in grado di appello, anche
se successivamente annullata;
    3)  il  doppio  dei  termini  previsti nel n. 1) di questo comma,
senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.
  I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante
il  tempo  in  cui  l'imputato  e'  sottoposto  alla osservazione per
perizia  psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in
cui  il  dibattimento e' sospeso o rinviato per legittimo impedimento
dell'imputato,  ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la
sospensione  o  il  rinvio  non  siano  stati  disposti  per esigenze
istruttorie,  ritenute  indispensabili  con  espressa indicazione nel
provvedimento di sospensione o di rinvio.
  Con  l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che
in  quella del giudizio, puo' essere imposto agli imputati uno o piu'
tra gli obblighi indicati nell'art. 282.
  Se  l'imputato  trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che
si  e'  dato  o  e' per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di
cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata
della custodia preventiva.
  Si  osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le
disposizioni dell'art. 279, in quanto applicabili.
  Contro  l'imputato  scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti
nel  presente articolo, non puo' essere emesso nuovo mandato o ordine
di  cattura  o  di  arresto  per lo stesso fatto. Tuttavia il giudice
istruttore,  con  l'ordinanza  di  rinvio  a giudizio, puo' ordinare,
entro  i limiti complessivi della carcerazione preventiva, la cattura
dell'imputato  scarcerato  per decorrenza dei termini previsti per la
fase istruttoria.
  Allo  stesso modo provvedono, con la sentenza, i giudici di primo e
secondo  grado  nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza
dei  termini  di  custodia  preventiva  previsti nel quinto comma del
presente articolo.