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DECRETO-LEGGE 21 settembre 1973, n. 565

Variazione della tabella allegato E al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, in applicazione della direttiva n. 72/454/CEE del 19 dicembre 1972 del Consiglio delle Comunità europee.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 novembre 1973, n. 711 (in G.U. 21/11/1973, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/1973)
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Testo in vigore dal:  25-9-1973

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime d'imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10;
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 72/464/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse, dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L./ 303/1 del 31 dicembre 1972;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di consumo sulle sigarette in dipendenza dell'applicazione della direttiva comunitaria sopra menzionata, armonizzando parallelamente le rispettive quote fornitore e distribuzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

La tabella allegato E annessa al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, è sostituita con quella annessa al presente decreto-legge.
Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto a stabilire i nuovi prezzi di vendita al pubblico di quelle marche di prodotti che, in applicazione della tabella di cui al precedente comma, subiscono variazioni.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1973

LEONE RUMOR - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1973

Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 41. - CARUSO