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DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1972, n. 787

Variazioni delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta sul consumo del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1973
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1973, n. 10 (in G.U. 17/02/1973, n.44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/1974)
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Testo in vigore dal:  1-1-1973

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, sul monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime d'imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di consumo sui tabacchi lavorati in dipendenza dell'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto al fine di mantenere invariati i relativi prezzi di tariffa, nonché di procedere alla formazione di una nuova tabella dei prezzi di vendita dei sali, conseguente all'abolizione della relativa imposta di consumo;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e l'urgenza di provvedere alla soppressione del monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


Le tabelle "A, B, C, D, E, F" annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto. Le tabelle "G" ed "H" sono soppresse.
Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto a stabilire i nuovi prezzi di vendita al pubblico di quei prodotti che, in applicazione delle tabelle di cui al primo comma, subiscono variazioni.