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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1971, n. 1122

Proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 25 febbraio 1972, n. 16 (in G.U. 27/02/1972, n.54).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/1972)
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Testo in vigore dal:  30-12-1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;
Visto il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine di validità del predetto decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1


Il termine previsto dall'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, è prorogato di mesi sei.