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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1971, n. 1122

Proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 25 febbraio 1972, n. 16 (in G.U. 27/02/1972, n.54).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/1972)
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Testo in vigore dal: 30-12-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Vista  la  tariffa  per l'applicazione dei dazi doganali, approvata
con  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n.
723, e successive aggiunte e modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella
legge   2   giugno  1939,  n.  739,  istitutivo  di  una  imposta  di
fabbricazione   sugli   oli   minerali  e  sui  prodotti  della  loro
lavorazione, e le successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  23  ottobre 1964, n. 989, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  18  dicembre  1964,  n.  1350,  recante
modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;
  Visto  il  decreto-legge  12  maggio 1971, n. 249, convertito nella
legge  4  luglio  1971,  n.  427, concernente modificazioni al regime
fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prorogare il
termine  di  validita'  del predetto decreto-legge 12 maggio 1971, n.
249;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro
e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  termine  previsto dall'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1971,
n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, e' prorogato di
mesi sei.