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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1971, n. 1121

Determinazione della data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle Regioni a statuto ordinario.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 25 febbraio 1972, n. 15 (in G.U. 27/02/1972, n.54).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/1972)
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Testo in vigore dal:  29-12-1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di fissare al 1 aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle Regioni a statuto ordinario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


I decreti legislativi, emanati in forza della delega di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per regolare il passaggio alle regioni, ai sensi della disposizione VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse attribuite dall'art. 117 della Costituzione, hanno effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative; dal 1 aprile 1972.
Dalla stessa data avrà inizio l'esercizio da parte delle regioni delle funzioni trasferite e sarà provveduto alla iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che per l'anno 1972 viene ragguagliato ai nove dodicesimi dell'importo risultante dall'applicazione delle norme contenute nello stesso articolo.