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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1971, n. 1121

Determinazione della data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle Regioni a statuto ordinario.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 25 febbraio 1972, n. 15 (in G.U. 27/02/1972, n.54).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/1972)
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Testo in vigore dal: 29-12-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita' e l'urgenza di fissare al 1 aprile 1972 la
data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle Regioni a
statuto ordinario;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I  decreti  legislativi,  emanati  in  forza  della  delega  di cui
all'art.  17  della  legge  16  maggio  1970, n. 281, per regolare il
passaggio  alle regioni, ai sensi della disposizione VIII transitoria
della  Costituzione,  delle funzioni ad esse attribuite dall'art. 117
della   Costituzione,   hanno   effetto,   per   quanto  riguarda  il
trasferimento delle funzioni amministrative; dal 1 aprile 1972.
  Dalla  stessa  data avra' inizio l'esercizio da parte delle regioni
delle  funzioni  trasferite  e  sara'  provveduto alla iscrizione nel
bilancio  dello  Stato  del  fondo  comune indicato nell'art. 8 della
legge  16 maggio 1970, n. 281, che per l'anno 1972 viene ragguagliato
ai  nove  dodicesimi  dell'importo risultante dall'applicazione delle
norme contenute nello stesso articolo.