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DECRETO-LEGGE 25 giugno 1957, n. 444

Ulteriore proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936 n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 12 agosto 1957, n. 692 (in G.U. 16/08/1957, n.203).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/1957)
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Testo in vigore dal:  26-6-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;
Visto il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, concernente la proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del citato regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente i termini predetti in attesa dell'approvazione del disegno di legge concernente il riassetto dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale attualmente all'esame del Parlamento, allo scopo di assicurare la continuità dei servizi marittimi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze e per il tesoro; Decreta:

Art. 1



Il termine di anni venti, previsto dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, già prorogato di sei mesi con il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito in legge 17 febbraio 1957, n. 22, è prorogato al 30 giugno 1958.
I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale, appositi atti di proroga delle concessioni, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni in vigore.
La revisione prevista dall'art. 7 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, modificato dall'art 1 del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, sarà effettuata anziché per il periodo 1 gennaio 1953-30 giugno 1957, per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1958, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.