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DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1956, n. 1379

Proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 17 febbraio 1957, n. 22 (in G.U. 19/02/1957, n.46).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/1957)
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Testo in vigore dal:  21-12-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine di venti anni previsto dall'art. 3 del citato regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, che viene a scadere il 31 dicembre 1956, in attesa dell'approvazione del disegno di legge concernente il riassetto dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale attualmente all'esame del Parlamento, allo scopo di assicurare la continuità dei servizi marittimi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con quelli per il bilancio, per le finanze e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Il termine di anni venti, previsto dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, numero 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, è prorogato di sei mesi.
I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale, apposito atto di proroga delle concessioni, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni in vigore.
La revisione prevista dall'art. 7 del decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, sarà effettuata anziché per il quadriennio 1 gennaio 1953-31 dicembre 1956, per il periodo 1 gennaio 1953-30 giugno 1957, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.