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DECRETO-LEGGE 26 novembre 1951, n. 1212

Anticipazione ai Comuni e alle Province delle zone colpite dalle recenti alluvioni per il pagamento delle competenze al personale dipendente.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 02 gennaio 1952, n. 5 (in G.U. 19/01/1952, n.16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1952)
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Testo in vigore dal:  27-11-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per il pagamento delle competenze al personale dipendente dai Comuni e dalle Province delle zone colpite dalle recenti alluvioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze e ad interim per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Alle Amministrazioni dei Comuni e delle Province delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951, nei quali sia disposta la sospensione del pagamento dei tributi erariali, comunali e provinciali, il Ministro per l'interno può concedere anticipazioni per la corresponsione delle competenze del personale dipendente, da ricuperare in tre annualità, a cominciare dal mese di febbraio 1954, a cura dei ricevitori provinciali e degli esattori delle imposte dirette, con le modalità previste nell'art. 2 della legge 28 luglio 1950, n. 727.
Per le anticipazioni di cui al comma precedente è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1951-52 della somma di lire duecento milioni.