stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 26 novembre 1951, n. 1212

Anticipazione ai Comuni e alle Province delle zone colpite dalle recenti alluvioni per il pagamento delle competenze al personale dipendente.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 02 gennaio 1952, n. 5 (in G.U. 19/01/1952, n.16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1952)
nascondi
Testo in vigore dal: 27-11-1951
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare provvedimenti per il
pagamento delle competenze al personale dipendente dai Comuni e dalle
Province delle zone colpite dalle recenti alluvioni;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'interno,  di concerto con il
Ministro per le finanze e ad interim per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Alle Amministrazioni dei Comuni e delle Province delle zone colpite
dalle   alluvioni  dell'autunno  1951,  nei  quali  sia  disposta  la
sospensione   del   pagamento   dei   tributi  erariali,  comunali  e
provinciali,  il  Ministro per l'interno puo' concedere anticipazioni
per  la  corresponsione delle competenze del personale dipendente, da
ricuperare in tre annualita', a cominciare dal mese di febbraio 1954,
a  cura  dei  ricevitori  provinciali  e degli esattori delle imposte
dirette,  con le modalita' previste nell'art. 2 della legge 28 luglio
1950, n. 727.
  Per  le  anticipazioni di cui al comma precedente e' autorizzato lo
stanziamento  nello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero
dell'interno  per l'esercizio finanziario 1951-52 della somma di lire
duecento milioni.