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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2000, n. 257

Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età.

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Testo in vigore dal:  30-9-2000

Art. 7

Percorsi integrati
1. Le istituzioni scolastiche, anche sulla base delle intese di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323, e nel quadro della programmazione dell'offerta formativa integrata di cui all'articolo 138, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono progettare e realizzare percorsi formativi integrati. Tali percorsi, che sono realizzati in convenzione con agenzie di formazione professionale o con altri soggetti idonei, pubblici e privati, devono essere progettati in modo da potenziare le capacità di scelta degli alunni e di consentire i passaggi tra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale.
2. Le tipologie fondamentali dei percorsi formativi integrati promossi dalle istituzioni scolastiche sono le seguenti:
a) percorsi con integrazione curricolare, a norma dell'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e una qualifica professionale;
b) percorsi con arricchimento curricolare, a norma dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e la certificazione di crediti spendibili nella formazione professionale.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323 (Regolamento recante norme per l'attuazione dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione):
"Art. 6 (Interazione fra istruzione e formazione professionale). - 1. Le istituzioni scolastiche, titolari dell'assolvimento dell'obbligo e della sua certificazione - al fine di potenziare le capacità di scelta dello studente e di consentire, a conclusione dell'obbligo, eventuali passaggi degli studenti dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale - progettano e realizzano nel corso del primo anno ai istruzione secondaria superiore, interventi formativi da svolgersi anche in convenzione con i centri di formazione professionale riconosciuti. Gli interventi predetti potranno svolgersi anche sulla base di eventuali intese tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni che ne facciano richiesta.
Tali interventi, nel rispetto delle norme attuative dell'autonomia, sono finalizzati ad offrire allo studente, i cui genitori ne facciano richiesta, strumenti di conoscenza e di orientamento tra le diverse opportunità formative, incluse quelle del sistema della formazione professionale e sono progettati, non oltre i primi due mesi dell'anno scolastico dai consigli di classe interessati, d'intesa con gli operatori degli enti coinvolti e costituiscono parte integrante del curricolo del primo anno e della valutazione conclusiva ai fini dell'adempimento dell'obbligo e della certificazione prevista nell'art. 9".
- Si riporta il testo dell'art. 138, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
"Art. 138. - Ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;".
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5 e dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonoma delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 8. - 5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le regioni e gli enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali".
"Art. 9. - 2. I curricoli determinati a norma dell'art. 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative che, per la realizzazione di percorsi formativi integrati, le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le regioni e gli enti locali".