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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2000, n. 257

Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età.

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Testo in vigore dal: 30-9-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275;
  Visto  il  decreto  del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto
1999, n. 323;
  Sentite   le   organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative a livello nazionale;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
  Sentita  la  Conferenza unificata Stato-regioni citta' ed autonomie
locali nella seduta del 2 marzo 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 2000;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro
del  lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione dell'articolo 68
della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  istitutivo dell'obbligo di
frequenza  di  attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta',
con riferimento alle attivita' di competenza dello Stato.
  2.  L'obbligo  di  cui  al  comma  1, di seguito denominato obbligo
formativo,  puo'  essere  assolto  in  percorsi,  anche integrati, di
istruzione e formazione:
    a) nel sistema di istruzione scolastica;
    b)  nel  sistema  della  formazione  professionale  di competenza
regionale;
    c) nell'esercizio dell'apprendistato.
  3.  Nelle  attivita'  formative  di cui al comma 2, lettera a), per
quanto   riguarda   i  percorsi  integrati  di  cui  all'articolo  7,
analogamente a quanto previsto per le attivita' formative di cui alla
lettera  c) dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n.
196,  ed  ai  relativi  decreti  attuativi, si deve tener conto delle
esigenze  di  formazione  in  materia  di  prevenzione e tutela della
salute   e   della   sicurezza   sul   lavoro,   anche  in  relazione
all'organizzazione  del  lavoro,  con  particolare  riferimento  agli
specifici  rischi  correlati allo svolgimento delle attivita' oggetto
di formazione.
  4.  I  contratti  di lavoro, diversi da quelli di apprendistato, in
cui  siano  parte giovani, devono comunque assicurare la possibilita'
di  frequenza  delle  attivita' formative di cui alle lettere a) e b)
del comma 2.
  5.  Il  passaggio  da un sistema all'altro, a norma del comma 2 del
predetto   articolo   68,  si  consegue  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 6 del presente regolamento.
  6.  Ai  fini del presente regolamento per "istituzioni scolastiche"
si  intendono  le  scuole secondarie superiori statali e paritarie e,
fino a quando non sara' realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7,
della  legge  10  marzo  2000, n. 62, il definitivo superamento delle
disposizioni  di  cui  alla  parte  II, titolo VIII), del testo unico
approvato  con  decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche le
scuole  secondarie  superiori  pareggiate  o legalmente riconosciute.
Essi  sono  sede dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel sistema
dell'istruzione.
          Avvertenza:      Il  testo  delle  note  qui pubblicato, e'
          stato  redatto dall'amministrazione competente per materia,
          ai  sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                              Note al preambolo:
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400:  legge  23 agosto  1988,  n. 400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando  l'esercizio della potesta
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al   Ministro  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazone e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
              -  La  legge  17 maggio  1999, n. 144, reca: "Misure in
          materia  di investimenti, delega al Governo per il riordino
          degli  incentivi  all'occupazione  e  della  normativa  che
          disciplina  l'INAIL,  nonche'  disposizioni per il riordino
          degli enti previdenziali".
              - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge-quadro
          per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
          persone handicappate".
              -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59, reca: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
              -  Il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I
          della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 marzo
          1999,  n.  275, reca: "Regolamento recante norme in materia
          di   autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi
          dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              -  Il  decreto  del  Ministro della pubblica istruzione
          9 agosto 1999, n. 323, reca: "Regolamento recante norme per
          l'attuazione dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9,
          contenente    disposizioni    urgenti    per   l'elevamento
          dell'obbligo di istruzione".
          Note all'art. 1:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  68  della  legge
          17 maggio  1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi
          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali):
              "Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivita' formative).
          -  1.  Al  fine  di  potenziare  la  crescita  culturale  e
          professionale  dei  giovani, ferme restando le disposizioni
          vigenti  per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento
          dell'obbligo     dell'istruzione,    e'    progressivamente
          istituito,  a  decorrere  dall'anno 1999-2000, l'obbligo di
          frequenza  di  attivita'  formative  fino al compimento del
          diciottesimo anno di eta'. Tale obbligo puo' essere assolto
          in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
                a) nel sistema di istruzione scolastica;
                b) nel  sistema  della  formazione  professionale  di
          competenza regionale;
                c) nell'esercizio dell'apprendistato.
              2.  L'obbligo  di  cui  al  comma 1 si intende comunque
          assolto  con  il  conseguimento  di  un  diploma  di scuola
          secondaria  superiore  o di una qualifica professionale. Le
          competenze  certificate in esito a qualsiasi segmento della
          formazione  scolastica,  professionale e dell'apprendistato
          costituiscono  crediti  per  il  passaggio  da  un  sistema
          all'altro.
              3.  I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per
          le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei
          soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico
          e predispongono le relative iniziative di orientamento.
              4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui ai comma
          1 si provvede:
                a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, per i
          seguenti  importi:  lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
          430  miliardi  per  il  2000  e  fino a lire 590 miliardi a
          decorrere dall'anno 2001;
                b) a  carico  del Fondo di cui all'art. 4 della legge
          18 dicembre  1997,  n. 440, per i seguenti importi: lire 30
          miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001
          e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
              A  decorrere  dall'anno  2000,  per la finalita' di cui
          alla  legge  18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
              5.  Con  regolamento  da adottare, entro sei mesi dalla
          data  di  pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
          Ufficiale,  su  proposta  dei  Ministri  del lavoro e della
          previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  previo
          parere  delle  competenti  commissioni parlamentari e della
          Conferenza   unificata   di   cui  al  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali
          comparativamente  piu' rappresentative a livello nazionale,
          sono  stabiliti  i  tempi  e le modalita' di attuazione del
          presente  articolo, anche con riferimento alle funzioni dei
          servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le
          relazioni  tra  l'obbligo  di  istruzione  e  l'obbligo  di
          formazione,  nonche'  i  criteri coordinati ed integrati di
          riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
          certificazione  e  di  ripartizione delle risorse di cui al
          com-ma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali puo'
          essere  assolto  l'obbligo  di  cui  al  comma 1. In attesa
          dell'emanazione  del  predetto regolamento, il Ministro del
          lavoro  e  ella  previdenza  sociale  con  proprio  decreto
          destina  nell'ambito  delle  risorse  di  cui  al  comma 4,
          lettera  a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno
          1999,   per   le  attivita'  di  formazione  nell'esercizio
          dell'apprendistato  anche se svolte oltre il compimento del
          diciottesimo  anno  di  eta',  secondo  le modalita' di cui
          all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
              Le  predette  risorse possono essere altresi' destinate
          al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali
          in  atto,  di formazione per l'apprendistato, dei quali sia
          verificata  la  compatibilita' con le disposizioni previste
          dall'art.  16  della  citata  legge  n.  196 del 1997. Alle
          finalita'  di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e
          le  province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in
          relazione   alle  competenze  ad  esse  attribuite  e  alle
          funzioni  da  esse  esercitate  in  materia  di istruzione,
          formazione  professionale  e  apprendistato, secondo quanto
          disposto  dai  rispettivi statuti speciali e dalle relative
          norme  di  attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e
          funzioni  le  risorse  dei  fondi  di  cui  al comma 4 sono
          assegnate  direttamente  alla  regione Valle d'Aosta e alle
          province autonome di Trento e di Bolzano".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 17, comma 1, lettera
          c), della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di
          promozione dell'occupazione):
              "Art.  17  (Riordino della formazione professionale). -
          1.   Allo   scopo  di  assicurare  ai  lavoratori  adeguate
          opportunita'  di  formazione  ed  elevazione  professionale
          anche  attraverso  l'integrazione del sistema di formazione
          professionale  con il sistema scolastico e con il mondo del
          lavoro  e un piu' razionale utilizzo delle risorse vigenti,
          anche  comunitarie, destinate alla formazione professionale
          e  al  fine di realizzare la semplificazione normativa e di
          pervenire  ad  una disciplina organica della materia, anche
          con  riferimento  ai profili formativi di speciali rapporti
          di   lavoro   quali   l'apprendistato  e  il  contratto  di
          formazione  e  lavoro,  il  presente  articolo  definisce i
          seguenti  principi  e  criteri  generali,  nel rispetto dei
          quali   sono   adottate   norme   di  natura  regolamentare
          costituenti  la  prima  fase  di  un  piu'  generale, ampio
          processo di riforma della disciplina in materia:
                c)   svolgimento   delle   attivita'   di  formazione
          professionale  da  parte  delle  regioni e/o delle province
          anche  in convenzione con istituti di istruzione secondaria
          e con enti privati aventi requisiti predeterminati".
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge
          10 marzo  2000,  n.  62  (Norme per la parita' scolastica e
          disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione):
              "Art. 1. - 7. Alle scuole non statali che non intendano
          chiedere  il  riconoscimento  della  parita',  seguitano ad
          applicarsi  le  disposizioni  di  cui alla parte II, titolo
          VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
          in  materia  di  istruzione,  relative  alle scuole di ogni
          ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994,  n.  297.  Allo  scadere  del  terzo  anno scolastico
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione
          presenta  al  Parlamento  una  relazione  sul  suo stato di
          attuazione,  e, con un proprio decreto, previo parere delle
          competenti  Commissioni parlamentari, propone il definitivo
          superamento  delle  citate  disposizioni del predetto testo
          unico  approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
          297,  anche  al  fine  di  ricondurre  tutte  le scuole non
          statali  nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle
          scuole non paritarie".
              -  Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
          "Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado".