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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1993, n. 104

Regolamento di attuazione della legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente il regime pensionistico e previdenziale dei dipendenti trasferiti in seguito ai processi di mobilità.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-4-1993
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  10-4-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, ed in particolare l'art. 6, comma 5;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 23 gennaio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I dipendenti trasferiti in seguito ai processi di mobilità di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, salvo che non esercitano la facoltà di opzione di cui all'art. 5, sono iscritti di ufficio al regime pensionistico dell'amministrazione od ente di destinazione, secondo le norme del rispettivo ordinamento, con decorrenza dalla data di effettivo servizio presso l'amministrazione od ente medesimo.
2. Il personale di cui al comma 1, come pure i relativi aventi causa nel caso di decesso del titolare, hanno titolo alla liquidazione del trattamento di quiescenza, secondo le norme vigenti, all'atto dell'insorgenza del diritto, presso la gestione di nuova iscrizione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'intero art. 6 della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego) è il seguente:
"Art. 6. - 1. Il personale interessato ai processi di mobilità previsti dalla presente legge è iscritto al re- gime pensionistico dell'amministrazione o dell'ente di destinazione, con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento.
2. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi, ivi compresi quelli riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
3. Il personale iscritto ad un fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'amministrazione di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianità fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Questo ultimo trasferisce al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti.
L'iscrizione è consentita o conservata anche nel caso di trasformazione del rapporto nell'ambito di dette amministrazioni a seguito di nomina, senza soluzione di continuità dei servizi prestati.
4. L'indennità di anzianità o il corrispondente trattamento di fine servizio compete al personale interessato ai processi di mobilità, considerando la complessiva anzianità utile ai fini dell'indennità di anzianità o di fine rapporto e facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento.
5. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge n. 554/1988, già citata:
"Art. 5. - 1. Per le unità sanitarie locali e per gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 9, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e dagli stanziamenti di bilancio.
2. Le unità sanitarie locali, limitatamente ai servizi non rientranti nel campo di applicazione del D.L. 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni devono provvedere a comunicare alle rispettive regioni le carenze di organico e gli esuberi, con le modalità di cui al D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge.
3. Per le unità sanitarie locali gli esuberi vengono determinati secondo i criteri di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e relative leggi regionali di attuazione. Le regioni provvedono ad attivare i processi di mobilità tra il personale delle regioni, degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni e dalle unità sanitarie locali in ambito regionale sulla base della corrispondenza dei profili professionali di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge.
4. L'elenco del personale dipendente dagli enti di cui al comma 1 ed eventualmente dalle stesse regioni, risultato in esubero e non reimpiegato in ambito regionale per carenza dei relativi posti, è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvederà alla sua collocazione secondo le norme di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge.
5. I posti degli enti di cui al comma 4 e quelli delle stesse regioni, relativi ai profili professionali non coperti con i processi di mobilità attuati dalle stesse, devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvederà a disporne, ove possibile, la copertura con le modalità di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge.
6. I termini di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono prorogati al 31 dicembre 1990".