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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 1988, n. 325

Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 09/08/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1989)
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Testo in vigore dal:  19-3-1989
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Art. 4

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei posti vacanti comunicati dalle singole amministrazioni ai sensi del precedente art. 3.
((
2. Nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione delle vacanze, il personale risultato in esubero in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 o che si prevede risulti tale nel corso del 1989, fa pervenire alle amministrazioni di appartenenza ed alle amministrazioni presso cui intende trasferirsi, anche di comparto diverso, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, domanda di mobilità per i posti vacanti, in relazione alla qualifica funzionale o categoria e profilo professionale corrispondente
))
3. Le corrispondenze fra profili professionali diversi sono dichiarate dal Dipartimento della funzione pubblica in sede di pubblicazione delle vacanze, sentito le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
4. Le amministrazioni alle quali si fa domanda di trasferimento procedono alla formazione di apposite graduatorie ed alla assegnazione della sede, tenendo conto, secondo punteggi che saranno definiti in sede di consiglio di amministrazione o altro organo similare previsto dai rispettivi ordinamenti con valenza consultiva, dei requisiti degli apiranti secondo il seguente ordine di
priorità:
a) posizione sopannumeraria;
b) posizione di comando e fuori ruolo presso l'amministrazione prescelta dall'interessato;
c) condizioni di famiglia;
d) necessità di studio del dipendente, del coniuge e dei figli;
e) anzianità di servizio;
f) titoli di studio e di formazione ed aggiornamento professionale.
5. In ogni caso, nelle graduatorie di cui al comma 4 si dà precedenza nell'ordine:
a) ai dipendenti della stessa amministrazione;
b) ai dipendenti di amministrazioni dello stesso comparto;
c) dipendenti di amministrazioni di comparti diversi.
6. Il personale i cui profitti professionali o qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di cui ai commi precedenti è soggetto a mobilità di ufficio disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, in base alle norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di altro comparto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica secondo criteri definiti entro il 31 dicembre 1988 d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con assegnazione delle sedi secondo le seguenti piorità: nell'ambito provinciale, di province viciniori, della stessa regione, delle regioni viciniori e nell'intero territorio nazionale.