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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. 758

Norme regolamentari del trattamento integrativo di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.

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vigente al 03/11/2020
  • Allegati
Testo in vigore dal:  7-7-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 613, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi;
Visto l'art. 29, comma terzo, della legge suindicata, che prevede l'emanazione delle norme regolamentari del trattamento integrativo di previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio;
Sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1


Il fondo di previdenza, istituito presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) in attuazione degli accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958, provvede a norma dell'art. 29 della legge 22 luglio 1966, n. 613, all'erogazione in favore degli agenti e rappresentanti di commercio di prestazioni previdenziali integrative del trattamento derivante dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti prevista dalla legge medesima.
Il fondo di cui al comma precedente conserva la natura di gestione separata ai sensi dello statuto dell'ENASARCO ed è disciplinato dal presente decreto.
Le prestazioni previdenziali integrative di cui al comma primo sono previste dalle norme del titolo 111 del presente decreto.