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LEGGE 15 novembre 1975, n. 572

Miglioramenti del trattamento di pensione in favore degli appartenenti ai corpi di polizia.

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Testo in vigore dal:  18-12-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo degli agenti di custodia, al Corpo delle guardie forestali, nonché per i funzionari di pubblica sicurezza e per le ispettrici e le assistenti del Corpo di polizia femminile, cessati dal servizio anteriormente al 1 febbraio 1975, la quota pensionabile dell'indennità mensile per i servizi di istituto prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, è elevata a L. 55.000 mensili.
In applicazione di quanto previsto dal precedente comma gli attuali trattamenti di quiescenza vanno liquidati con l'attribuzione della quota pensionabile della suddetta indennità nella misura di L. 55.000 a decorrere dal 1 febbraio 1975.
Per il personale che gode del trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, l'applicazione della riliquidazione prevista dal presente articolo decorre dal 1 gennaio 1976.