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LEGGE 15 novembre 1975, n. 572

Miglioramenti del trattamento di pensione in favore degli appartenenti ai corpi di polizia.

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Testo in vigore dal: 18-12-1975
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  gli  appartenenti  all'Arma  dei  carabinieri,  al Corpo della
guardia  di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al
Corpo  degli  agenti  di  custodia, al Corpo delle guardie forestali,
nonche'  per i funzionari di pubblica sicurezza e per le ispettrici e
le  assistenti  del  Corpo di polizia femminile, cessati dal servizio
anteriormente   al   1   febbraio   1975,   la   quota   pensionabile
dell'indennita'   mensile   per   i   servizi  di  istituto  prevista
dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, e' elevata a L.
55.000 mensili.
  In applicazione di quanto previsto dal precedente comma gli attuali
trattamenti  di  quiescenza  vanno liquidati con l'attribuzione della
quota  pensionabile  della  suddetta  indennita'  nella  misura di L.
55.000 a decorrere dal 1 febbraio 1975.
  Per  il personale che gode del trattamento previsto dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 giugno 1972, n. 748, l'applicazione
della  riliquidazione  prevista  dal  presente articolo decorre dal 1
gennaio 1976.