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LEGGE 2 marzo 1963, n. 266

Modifiche alle percentuali di liquidazione per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal:  1-4-1963
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La pensione spettante al personale delle Ferrovie dello Stato che abbia 10 anni di servizio utile è pari al 26 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione percepiti e degli altri eventuali assegni utili a pensione ogni anno di servizio utile oltre il decimo, la pensione di cui sopra è aumentata del 2 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione sino a raggiungere, con 37 anni di servizio utile, l'80 per cento di tali emolumenti, importo massimo che non può in alcun caso essere superato.