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LEGGE 2 marzo 1963, n. 266

Modifiche alle percentuali di liquidazione per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal: 1-4-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  pensione  spettante al personale delle Ferrovie dello Stato che
abbia  10  anni di servizio utile e' pari al 26 per cento dell'ultimo
stipendio,  paga  o  retribuzione  percepiti  e degli altri eventuali
assegni utili a pensione ogni anno di servizio utile oltre il decimo,
la  pensione  di  cui sopra e' aumentata del 2 per cento del predetto
stipendio,  paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili
a  pensione  sino  a raggiungere, con 37 anni di servizio utile, l'80
per  cento  di tali emolumenti, importo massimo che non puo' in alcun
caso essere superato.