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LEGGE 14 febbraio 1963, n. 207

Provvidenze a favore della Società Manifatture Cotoniere Meridionali (M.C.M.).

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Testo in vigore dal:  31-3-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il fondo di dotazione dell'istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è elevato di lire 7.000.000.000, mediante conferimento dei crediti e relative garanzie e privilegi derivanti dai finanziamenti concessi dallo I.M.I., per conto del Tesoro dello Stato, alla Società Manifatture Cotoniere Meridionali, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1945, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258, 30 luglio 1950, n. 723, e 4 novembre 1950, n. 922, per complessive lire 6.050.612.117, unitamente all'importo di lire 949.387.853 per interessi determina ti in misura forfettaria.