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LEGGE 14 febbraio 1963, n. 207

Provvidenze a favore della Società Manifatture Cotoniere Meridionali (M.C.M.).

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Testo in vigore dal: 31-3-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   fondo   di   dotazione   dell'istituto  per  la  Ricostruzione
Industriale  (I.R.I.)  e'  elevato  di  lire  7.000.000.000, mediante
conferimento  dei  crediti  e relative garanzie e privilegi derivanti
dai  finanziamenti  concessi dallo I.M.I., per conto del Tesoro dello
Stato,  alla  Societa'  Manifatture  Cotoniere  Meridionali, ai sensi
delle  leggi  3  dicembre  1945,  n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, 18
aprile  1950,  n.  258, 30 luglio 1950, n. 723, e 4 novembre 1950, n.
922,  per  complessive  lire 6.050.612.117, unitamente all'importo di
lire 949.387.853 per interessi determina ti in misura forfettaria.