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LEGGE 10 agosto 1950, n. 631

Disciplina della produzione e smercio degli eteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici.

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Testo in vigore dal:  30-8-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli eteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici sono equiparati alle sostanze tossiche aventi azione stupefacente agli effetti delle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, contenente nuove norme sugli stupefacenti.