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LEGGE 10 agosto 1950, n. 631

Disciplina della produzione e smercio degli eteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici.

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Testo in vigore dal: 30-8-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli   eteri  dell'acido  metilfenilpiperidincarbonico,  comunemente
denominati  dolantinici  o  mefedinici  sono equiparati alle sostanze
tossiche  aventi  azione stupefacente agli effetti delle disposizioni
del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie,  approvato con decreto 27
luglio  1934,  n.  1265,  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica
sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del
regio  decreto-legge  15 gennaio 1934, n. 151, contenente nuove norme
sugli stupefacenti.