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LEGGE 4 aprile 1956, n. 212

Norme per la disciplina della propaganda elettorale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
Testo in vigore dal:  1-1-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 2



In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo
((...))
comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))
.
Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:
da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;
da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;
da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;
da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;
da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di 500; oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000.
((5))

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.
Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.
In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.
Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario.
Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.
Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti.

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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 400, lettera h) che il numero degli spazi di cui al secondo comma del presente articolo è ridotto ad almeno 3 e non più di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti.