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LEGGE 4 aprile 1956, n. 212

Norme per la disciplina della propaganda elettorale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
Testo in vigore dal: 1-1-2014
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'affissione di stampati, giornali murali od altri e  di  manifesti
di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che  partecipano
alla competizione elettorale con liste di candidati o,  nel  caso  di
elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o  dei
partiti o dei gruppi politici cui essi  appartengono,  e'  effettuata
esclusivamente negli appositi spazi a cio' destinati in ogni Comune. 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)). 
  Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai
precedenti commi si intendono compresi anche  quelli  che  contengono
avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale. 
  I divieti di  cui  al  presente  articolo  non  si  applicano  alle
affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in
luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data  di  pubblicazione
del decreto di, convocazione dei comizi. 
  Sono proibite le iscrizioni murali  e  quelle  su  fondi  stradali,
rupi, argini, palizzate e recinzioni.