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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 2008, n. 27

Regolamento recante disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica amministrazione locale e delle Scuole regionali ed interregionali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/2/2008
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Testo in vigore dal:  19-2-2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ravvisata l'esigenza di disciplinare l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione di dirigenti della pubblica amministrazione locale;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2007;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 15 novembre 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2007;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008;
Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Compiti della Scuola superiore per la formazione
e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
1. La Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata: «Scuola», prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominata: «legge», è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento.
2. La Scuola, in attuazione degli obiettivi strategici indicati dal Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominato «Consiglio», e nel rispetto degli indirizzi annuali e triennali per l'attività amministrativa e la gestione dallo stesso consiglio fissati in relazione al prevedibile andamento delle risorse finanziarie, cura:
a) la formazione professionale dei segretari comunali e provinciali ai fini del rilascio dell'abilitazione all'iscrizione al relativo albo, nonché lo svolgimento dei corsi di specializzazione e delle relative prove selettive per il conseguimento della idoneità a segretario generale previsti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
b) il perfezionamento e l'aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali;
c) la formazione d'accesso alla qualifica dirigenziale, l'aggiornamento professionale ed il perfezionamento del personale della pubblica amministrazione locale che svolge funzioni dirigenziali e direttive, nonché lo svolgimento di corsi e seminari di aggiornamento e riqualificazione destinati ai dirigenti e al personale in servizio presso gli enti locali il cui Consiglio sia stato sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o per i quali sia intervenuta dichiarazione di dissesto;
d) lo svolgimento di percorsi formativi per gli amministratori locali;
e) l'assistenza tecnica in materia di formazione al sistema delle autonomie locali, nonché l'elaborazione, anche su incarico del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di studi e ricerche a sostegno della funzione di governo delle comunità rappresentate per la piena valorizzazione del principio di pari ordinazione e di sussidiarietà.
3. La Scuola può stipulare convenzioni con Paesi appartenenti all'Unione europea ai fini della formazione dei dirigenti nel campo della cooperazione europea e della gestione dei fondi strutturali.
4. Le attività formative di cui al comma 2, lettere c) e d), sono svolte d'intesa con il Ministero dell'interno.
5. Nel rispetto della normativa vigente le attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento danno luogo al rilascio di titoli attestanti il superamento dei corsi e dei seminari svolti ed il grado di profitto conseguito, esprimendolo con un giudizio sintetico anche numerico.
Avvertenze:
- Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo del comma 1, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.) è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (Omissis).».
- Il testo dell'art. 104 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.) è il seguente:
«Art. 104 (Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali). - 1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.
2. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
- Il testo della lettera b) del comma 19 dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114) è il seguente:
«Art. 19. - Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) (omissis);
b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale.».
Note all'art. 1:
- L'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3) è il seguente:
«Art. 14 (Idoneità a segretario generale). - 1. Fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, l'idoneità a segretario generale, per la nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si consegue mediante superamento delle prove selettive previste dal piano di studi di apposito corso di specializzazione presso la Scuola superiore di cui all'art. 17, comma 77, della legge. Il numero degli idonei non può superare il settanta per cento dei partecipanti al corso di specializzazione.
Colui che non consegue l'idoneità non può partecipare al corso per l'anno successivo.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si consegue l'idoneità a segretario generale di classe prima per sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di province.
3. Il conseguimento dell'idoneità comporta l'iscrizione nelle rispettive fasce professionali dell'albo.
4. I corsi di specializzazione possono essere svolti a livello regionale o interregionale e sono disciplinati con provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione.
5. Al corso di specializzazione, di cui al comma 1, sono ammessi i segretari comunali in servizio da almeno quattro anni. Al corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità di cui al comma 2, sono ammessi i segretari in servizio decorsi tre anni dalla data della nomina a segretario generale.
6. Il consiglio nazionale di amministrazione, al fine di favorire un funzionale ed equilibrato assetto dell'albo e delle fasce professionali, determina, con cadenza annuale, il numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi, disciplinando i criteri per l'ammissione ai corsi di cui al comma 4, ove il numero degli aventi diritto sia superiore a quello determinato dal consiglio nazionale di amministrazione.».
- Il testo dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.) è il seguente:
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso). - 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2 del presente articolo.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'art. 141.».