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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 2008, n. 27

Regolamento recante disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica amministrazione locale e delle Scuole regionali ed interregionali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/2/2008
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Testo in vigore dal: 19-2-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 104  del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
  Visto   l'articolo 1,   comma 19,   lettera b),  del  decreto-legge
18 maggio  2006,  n.  181, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2006, n. 233;
  Ravvisata   l'esigenza   di   disciplinare   l'organizzazione,   il
funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la
formazione   e   la  specializzazione  di  dirigenti  della  pubblica
amministrazione locale;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
15 giugno  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  158 del
10 luglio   2006,   ed  in  particolare  l'articolo 2,  primo  comma,
lettera f);
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 settembre 2007;
  Acquisito  il  parere  della  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie
locali, espresso nella seduta del 15 novembre 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2007;
  Vista  la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali,  di  concerto  con  i  Ministri dell'interno, dell'economia e
delle  finanze  e  per  le  riforme  e  le innovazioni nella pubblica
amministrazione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
          Compiti della Scuola superiore per la formazione
e  la  specializzazione  dei dirigenti della pubblica amministrazione
                               locale
  1.  La Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei
dirigenti   della   pubblica   amministrazione   locale,  di  seguito
denominata:  «Scuola»,  prevista  dall'articolo 104  del  testo unico
delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali, di cui al decreto
legislativo  18 agosto  2000, n. 267, di seguito denominata: «legge»,
e' disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento.
  2. La Scuola, in attuazione degli obiettivi strategici indicati dal
Consiglio  nazionale  di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la
gestione  dell'albo  dei segretari comunali e provinciali, di seguito
denominato  «Consiglio»,  e  nel  rispetto  degli indirizzi annuali e
triennali  per  l'attivita' amministrativa e la gestione dallo stesso
consiglio fissati in relazione al prevedibile andamento delle risorse
finanziarie, cura:
    a) la   formazione   professionale   dei   segretari  comunali  e
provinciali  ai fini del rilascio dell'abilitazione all'iscrizione al
relativo albo, nonche' lo svolgimento dei corsi di specializzazione e
delle relative prove selettive per il conseguimento della idoneita' a
segretario   generale   previsti  dall'articolo 14  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
    b) il   perfezionamento   e   l'aggiornamento  professionale  dei
segretari comunali e provinciali;
    c) la   formazione   d'accesso   alla   qualifica   dirigenziale,
l'aggiornamento  professionale  ed  il  perfezionamento del personale
della   pubblica   amministrazione   locale   che   svolge   funzioni
dirigenziali  e direttive, nonche' lo svolgimento di corsi e seminari
di  aggiornamento  e  riqualificazione  destinati  ai  dirigenti e al
personale  in  servizio  presso  gli enti locali il cui Consiglio sia
stato  sciolto  ai  sensi  dell'articolo 143  del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 o per i quali sia intervenuta dichiarazione di
dissesto;
    d) lo  svolgimento  di  percorsi formativi per gli amministratori
locali;
    e) l'assistenza tecnica in materia di formazione al sistema delle
autonomie  locali,  nonche'  l'elaborazione,  anche  su  incarico del
Ministro  per  gli affari regionali e le autonomie locali, di studi e
ricerche  a  sostegno  della  funzione  di  governo  delle  comunita'
rappresentate  per  la  piena  valorizzazione  del  principio di pari
ordinazione e di sussidiarieta'.
  3.  La  Scuola  puo'  stipulare  convenzioni con Paesi appartenenti
all'Unione  europea  ai fini della formazione dei dirigenti nel campo
della cooperazione europea e della gestione dei fondi strutturali.
  4.  Le attivita' formative di cui al comma 2, lettere c) e d), sono
svolte d'intesa con il Ministero dell'interno.
  5. Nel rispetto della normativa vigente le attivita' di formazione,
aggiornamento  e  perfezionamento  danno  luogo al rilascio di titoli
attestanti il superamento dei corsi e dei seminari svolti ed il grado
di  profitto conseguito, esprimendolo con un giudizio sintetico anche
numerico.
          Avvertenze:
              -  Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2   e 3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              -  Il  testo  del  comma 1,  dell'art.  17  della legge
          23 agosto 1988, n. 400 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          12 settembre 1988, n. 214, S.O.) e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (Omissis).».
              - Il  testo  dell'art.  104 del decreto legislativo del
          18 agosto 2000, n. 267 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          28 settembre 2000, n. 227, S.O.) e' il seguente:
              «Art.    104    (Scuola    superiore   della   pubblica
          amministrazione     locale    e    scuole    regionali    e
          interregionali).  - 1. L'organizzazione, il funzionamento e
          l'ordinamento  contabile  della  Scuola  superiore  per  la
          formazione   e  la  specializzazione  dei  dirigenti  della
          pubblica  amministrazione  locale  e delle scuole di cui al
          comma 2  sono  disciplinati con regolamento, determinando i
          criteri   per   l'eventuale   stipula  di  convenzioni  per
          l'attivita'   formativa   anche   in  sede  decentrata  con
          istituti, enti, societa' di formazione e ricerca.
              2.    L'Agenzia    istituisce   scuole   regionali   ed
          interregionali  per la formazione e la specializzazione dei
          segretari  comunali  e  provinciali  e  dei dirigenti della
          pubblica  amministrazione  locale  ovvero  puo'  avvalersi,
          previa  convenzione,  della  sezione  autonoma della Scuola
          superiore dell'amministrazione dell'interno.
              - Il  testo  della  lettera b) del comma 19 dell'art. 1
          del  decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114) e' il seguente:
              «Art. 19. - Sono attribuite al Presidente del Consiglio
          dei Ministri:
                a) (omissis);
                b) le   funzioni   di   vigilanza   sull'Agenzia  dei
          segretari  comunali  e  provinciali  nonche'  sulla  Scuola
          superiore  per  la  formazione  e  la  specializzazione dei
          dirigenti della pubblica amministrazione locale.».
          Note all'art. 1:
              - L'articolo  104  del  decreto  legislativo  18 agosto
          2000, n. 267 e' riportato nelle note alle premesse.
              - Il  testo  dell'art.  14  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3) e' il seguente:
                «Art. 14 (Idoneita' a segretario generale). - 1. Fino
          all'introduzione  di  una  diversa  disciplina  recata  dal
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro, l'idoneita' a
          segretario  generale,  per  la  nomina a sedi di comuni con
          popolazione   superiore  a  10.000  abitanti,  si  consegue
          mediante  superamento  delle  prove  selettive previste dal
          piano di studi di apposito corso di specializzazione presso
          la  Scuola  superiore  di  cui all'art. 17, comma 77, della
          legge. Il numero degli idonei non puo' superare il settanta
          per  cento  dei  partecipanti al corso di specializzazione.
          Colui  che non consegue l'idoneita' non puo' partecipare al
          corso per l'anno successivo.
              2.  Con  le  stesse  modalita'  di  cui  al  comma 1 si
          consegue  l'idoneita' a segretario generale di classe prima
          per  sedi  di  comuni  con  popolazione  superiore a 65.000
          abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di province.
              3.    Il    conseguimento    dell'idoneita'    comporta
          l'iscrizione    nelle    rispettive   fasce   professionali
          dell'albo.
              4.  I corsi di specializzazione possono essere svolti a
          livello  regionale o interregionale e sono disciplinati con
          provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione.
              5.  Al  corso  di  specializzazione, di cui al comma 1,
          sono  ammessi  i  segretari  comunali in servizio da almeno
          quattro   anni.   Al   corso  di  specializzazione  per  il
          conseguimento   dell'idoneita'  di  cui  al  comma 2,  sono
          ammessi i segretari in servizio decorsi tre anni dalla data
          della nomina a segretario generale.
              6.  Il  consiglio nazionale di amministrazione, al fine
          di  favorire un funzionale ed equilibrato assetto dell'albo
          e   delle   fasce  professionali,  determina,  con  cadenza
          annuale,  il  numero complessivo dei segretari da ammettere
          ai corsi, disciplinando i criteri per l'ammissione ai corsi
          di  cui  al comma 4, ove il numero degli aventi diritto sia
          superiore  a  quello determinato dal consiglio nazionale di
          amministrazione.».
              - Il   testo  dell'art.  143  del  decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          28 settembre 2000, n. 227, S.O.) e' il seguente:
              «Art.   143   (Scioglimento  dei  consigli  comunali  e
          provinciali  conseguente  a  fenomeni di infiltrazione e di
          condizionamento  di  tipo  mafioso).  -  1.  Fuori dei casi
          previsti  dall'art.  141, i consigli comunali e provinciali
          sono  sciolti  quando,  anche  a  seguito  di  accertamenti
          effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi
          su  collegamenti  diretti  o indiretti degli amministratori
          con   la   criminalita'   organizzata   o   su   forme   di
          condizionamento    degli    amministratori    stessi,   che
          compromettono   la   libera   determinazione  degli  organi
          elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali
          e   provinciali,  nonche'  il  regolare  funzionamento  dei
          servizi  alle  stesse affidati ovvero che risultano tali da
          arrecare  grave e perdurante pregiudizio per lo stato della
          sicurezza  pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale
          o  provinciale  comporta  la  cessazione  dalla  carica  di
          consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di
          componente  delle  rispettive giunte, anche se diversamente
          disposto  dalle  leggi  vigenti in materia di ordinamento e
          funzionamento  degli organi predetti, nonche' di ogni altro
          incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
              2.   Lo   scioglimento  e'  disposto  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
          dell'interno,   previa   deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri.  Il  provvedimento di scioglimento deliberato dal
          Consiglio  dei  Ministri  e'  trasmesso al Presidente della
          Repubblica    per    l'emanazione   del   decreto   ed   e'
          contestualmente  trasmesso  alle Camere. Il procedimento e'
          avviato  dal prefetto della provincia con una relazione che
          tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i
          poteri   delegati   dal   Ministro  dell'interno  ai  sensi
          dell'art.  2,  comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre
          1991,  n.  345,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          30 dicembre  1991,  n.  410,  e successive modificazioni ed
          integrazioni.  Nei  casi  in  cui per i fatti oggetto degli
          accertamenti  di  cui  al comma 1 o per eventi connessi sia
          pendente  procedimento  penale, il prefetto puo' richiedere
          preventivamente    informazioni    al   procuratore   della
          Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
          codice  di procedura penale, comunica tutte le informazioni
          che  non  ritiene  debbano rimanere segrete per le esigenze
          del procedimento.
              3.  Il  decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
          per  un  periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino
          ad  un  massimo  di  ventiquattro mesi in casi eccezionali,
          dandone   comunicazione   alle   commissioni   parlamentari
          competenti,  al  fine di assicurare il buon andamento delle
          amministrazioni  e il regolare funzionamento dei servizi ad
          esse  affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la
          relazione   del  Ministro,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.
              4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale
          proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3
          e'  adottato  non oltre il cinquantesimo giorno antecedente
          la  data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative
          al  rinnovo  degli  organi.  Si osservano le procedure e le
          modalita' stabilite dal comma 2 del presente articolo.
              5.  Quando  ricorrono  motivi di urgente necessita', il
          prefetto,  in  attesa del decreto di scioglimento, sospende
          gli  organi  dalla  carica ricoperta, nonche' da ogni altro
          incarico  ad  essa  connesso,  assicurando  la  provvisoria
          amministrazione  dell'ente mediante invio di commissari. La
          sospensione  non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
          e  il  termine  del decreto di cui al comma 3 decorre dalla
          data del provvedimento di sospensione.
              6.  Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi
          a   norma   del  presente  articolo  quando  sussistono  le
          condizioni  indicate  nel  comma 1,  ancorche' ricorrano le
          situazioni previste dall'art. 141.».