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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2007, n. 171

Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-11-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  2-11-2007

Art. 7

Trattamento di missione
1. Al personale impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a trecentosessantacinque giorni.
2. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
3. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di Euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfettaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfettaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.
5. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.
6. Al personale inviato in missione ed accasermato in strutture militari o civili convenzionate, con vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, compete una maggiorazione della quota di diaria giornaliera spettante di euro 17,00, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. La presente disposizione non si applica al personale frequentatore di corsi. In caso di impossibilità dell'amministrazione a fornire gratuitamente il pasto meridiano o serale è corrisposto il rimborso del predetto pasto nei limiti economici previsti dalla normativa vigente. Ove possibile, il predetto alloggio deve prevedere la sistemazione in camera singola, rispondente ai normali standard alloggiativi.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 1, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1978, n. 219, è il seguente:
«Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo cessa dopo i primi duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località.».
- Il testo dell'art. 6, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 225 del 1999, è il seguente:
«4. In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attività di servizio di carattere operativo che coinvolgono più unit di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga più conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventi fruiti, ha facoltà di locare, con oneri, compressi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per vitto sono rimborsati secondo le disposizioni vigenti.».
- Il testo dell'art. 7, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è il seguente:
«5. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'art. 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Forze armate è rideterminata in euro 6,00 per ogni ora.».