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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2002, n. 163

Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-8-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  15-8-2002

Art. 7

Trattamento di missione
1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di I classe, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede.
In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
5. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Forze armate è rideterminata in euro 6,00 per ogni ora.
6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.
7. L'Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.
9. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione.
A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 85% della somma forfettaria.
10. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione.
11. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture non militari sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.
12. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 7:
- La legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, reca: (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali).
- Si trascrive il testo dell'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255:
"Art. 6 (Trattamento di missione). - 1. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, è rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d'uso.
2. Il trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorché l'interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva.
3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennità oraria di missione maggiorata di L. 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio.
4. In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attività di servizio di carattere operativo che coinvolgono più unità di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga più conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventi fruitori, ha facoltà di locare, con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.
5. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di rata superiore a sei giorni è consentito il rimborso delle spese per il pemottamento in residenza turistico-alberghiera, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella località stessa.
6. Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all'Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.
7. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel liniite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85% delle presumibili spese di vitto.
8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'Amministrazione.
9. L'Amministrazione, in caso di mancata disponibilità alberghiera, ovvero di frequenza di corsi di durata superiore a trenta giorni, può disporre l'assegnazione del personale in missione in sistemazioni alloggiative militari che, comunque, devono essere adeguate e corrispondenti ai criteri per l'accertamento.
10. Restano ferme le altre disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 21 del 1991, all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995, ed all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996.