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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 84

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/7/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2011)
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Testo in vigore dal:  19-7-2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'articolo 29;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1;
Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84, ed in particolare l'articolo 2;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, ed in particolare l'articolo 10;
Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 40;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in particolare l'articolo 12;
Vista la legge 30 marzo 2004, n. 92, ed in particolare l'articolo 5;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e della solidarietà sociale;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Unità tecnico-operativa per i Balcani
1. È confermata l'Unità tecnico-operativa per i Balcani, di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 2001, n. 84.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva dell'organismo di cui al comma 1, ivi compresi i compensi dei componenti e le spese di funzionamento, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo file di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, reca: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
- Il testo dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», è il seguente:
«58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
- Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», è il seguente:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».
- Il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse», è il seguente:
«Art. 4 (Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonché di attività produttive). - 1. All'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 21 marzo 2001, n. 84: «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica», è il seguente:
«Art. 2 (Unità tecnico-operativa) -1. Il Comitato è assistito da una unità tecnico-operativa, di seguito denominata «unita», istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e coordinata da un rappresentante speciale per le iniziative di ricostruzione dell'area balcanica, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. L'unità è composta da:
a) esperti, entro un contingente massimo di cinque unità, tre dei quali scelti tra estranei alle pubbliche amministrazioni, con contratto di diritto privato a tempo determinato, e due tra dipendenti di dette amministrazioni; questi ultimi sono collocati in posizione di comando o di fuori ruolo per la durata dell'incarico; i criteri di selezione degli esperti di cui alla presente lettera sono stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 1, ovvero con altro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i posti occupati da dipendenti collocati fuori ruolo non possono essere coperti mediante nuove assunzioni;
b) tre rappresentanti designati, avendo attenzione ad una equilibrata presenza territoriale, dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e uno del Ministero del commercio con l'estero.
3. Le funzioni di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario sono assicurate dal personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. L'unità, nell'ambito delle attività di supporto, ha in particolare il compito di:
a) formulare proposte al Comitato per la definizione delle linee generali e degli indirizzi strategici;
b) curare il raccordo tra le pubbliche amministrazioni interessate e, per i profili informativi, tra queste e il sistema delle imprese;
c) svolgere attività di monitoraggio in ordine alla realizzazione degli indirizzi approvati dal Comitato;
d) sostenere la cooperazione decentrata, attraverso forme di partenariato tra istituzioni locali e regionali e soggetti espressione della società civile di Paesi dell'area balcanica;
e) curare l'istituzione di un tavolo di confronto sui Balcani al quale partecipino rappresentanti del mondo delle imprese e rappresentanti del mondo dell'associazionismo e del volontariato impegnati in quell'area.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell'unità, nonché al personale di cui agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 4.
6. Per il funzionamento dell'unità è autorizzata la spesa massima di lire 1.408 milioni annue.».
- Il testo dell'art. 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230: «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»:
«Art. 10. - 1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'art. 8, comma. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiettori.
2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.
3. La Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte.
4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio civile sulle materie di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attività della Consulta.».
- Il testo dell'art. 40 della legge 19 dicembre 1992, n. 142, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)», è il seguente:
«Art. 40 (Impiego e rilascio di organismi geneticamente modificati: criteri di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/219/CEE e 90/220/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sulle attività comportanti l'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati;
b) prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo aperto di organismi geneticamente modificati, la preventiva valutazione degli effetti prevedibili sulla salute e sull'ambiente;
c) predisporre i piani di emergenza contro il rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati, nonché assicurare che siano fissate idonee garanzie atte a prevenire gli eventuali rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti dalla utilizzazione non confinata di organismi geneticamente modificati;
d) definire le procedure di notifica ed autorizzazione e l'impiego confinato di organi geneticamente modificati;
e) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per il rilascio deliberato in ambiente aperto di organismi geneticamente modificati;
f) demandare il coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla integrale attuazione delle direttive al Ministro della sanità, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
g) assicurare la libera circolazione sul territorio nazionale di prodotti notificati ed autorizzati;
h) prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo aperto di microrganismi geneticamente modificati, le condizioni e i tempi necessari per predisporre quanto indicato nelle lettere precedenti, fermo restando che la non attuazione di tali indicazioni esclude il rilascio deliberato di tali microrganismi;
i) classificare gli agenti biologici modificati con la ingegneria genetica differenziandoli per grado intrinseco di rischio per modalità di impiego;
l) individuare l'autorità competente in termini di biosicurezza.
2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato scientifico per i rischi derivanti dall'impiego di agenti biologici. La composizione del Comitato deve comprendere le seguenti competenze professionali: microbiologia, biologia molecolare, genetica, ingegneria chimica, medicina del lavoro, agronomia, ecologia farmacologica, igiene. Il Comitato individua i fattori e le condizioni di rischio per la classificazione degli agenti biologici, elabora criteri per la definizione per le norme di sicurezza, verifica la compatibilità con norme già vigenti. I Ministri competenti definiscono le norme applicative delle direttive comunitarie 90/219/CEE e 90/220/CEE, anche sulla base dei documenti prodotti dal comitato tecnico-scientifico.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, perché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni permanenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Commissione per la garanzia dell'informazione statistica). - 1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione per la garanzia dell'informazione statistica. In particolare, la commissione vigila:
a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e contribuisce alla corretta applicazione delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda;
b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;
c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.
2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'art. 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13, ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
3. La commissione è composta di nove membri, nominati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali sei scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.
4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.
5. (Abrogato).
6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT.
7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'ISTAT.
8. Alle funzioni di segreteria della commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che istituisce, a questo fine, un apposito ufficio, che può avvalersi anche di esperti esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.
9. I compensi di cui all'art. 20 per i membri della commissione sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.».
- Il testo dell'art. 5 della legge 30 marzo 2004, n. 92 «Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati», è il seguente:
«Art. 5. - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una commissione di dieci membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da persona da lui delegata, e composta dai capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da un esperto designato dall'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste, da un esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, nonché da un funzionario del Ministero dell'interno. La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti delle vittime perite ai sensi dell'art. 3 per le quali sia accertato, con sentenza, il compimento di delitti efferati contro la persona.
2. La commissione, nell'esame delle domande, può avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e dell'opera e del parere consultivo di esperti e studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, o scelti anche tra autori di pubblicazioni scientifiche sull'argomento.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2 della legge 21 marzo 2001, n. 84, dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse.