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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 84

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/7/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2011)
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Testo in vigore dal: 19-7-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Visto  il  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare,
l'articolo 29;
  Visto  il  decreto-legge  28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   26 febbraio   2007,  n.  17,  e,  in
particolare, l'articolo 4, comma 1;
  Vista   la   legge   21 marzo   2001,  n.  84,  ed  in  particolare
l'articolo 2;
  Vista   la   legge   8 luglio  1998,  n.  230,  ed  in  particolare
l'articolo 10;
  Vista  la  legge  19 dicembre  1992,  n.  142,  ed  in  particolare
l'articolo 40;
  Visto  il  decreto  legislativo  6 settembre  1989,  n.  322, ed in
particolare l'articolo 12;
  Vista   la   legge   30 marzo   2004,  n.  92,  ed  in  particolare
l'articolo 5;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 maggio 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con   i   Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  per
l'attuazione   del   programma  di  Governo,  per  le  riforme  e  le
innovazioni  nella  pubblica  amministrazione  e  della  solidarieta'
sociale;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
               Unita' tecnico-operativa per i Balcani
  1.  E'  confermata l'Unita' tecnico-operativa per i Balcani, di cui
all'articolo 2 della legge 21 marzo 2001, n. 84.
  2.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della
legge  23 dicembre  2005, n. 266, la spesa complessiva dell'organismo
di  cui al comma 1, ivi compresi i compensi dei componenti e le spese
di  funzionamento,  e'  ridotta  del  30  per cento rispetto a quella
sostenuta  nell'esercizio  finanziario  2005.  Per  l'anno  2006,  la
riduzione  prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,  opera  in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra
l'entrata  in  vigore  del  decreto-legge  n.  223  del  2006  ed  il
31 dicembre  2006,  tenuto  conto degli impegni di spesa gia' assunti
alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          file  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.    87,    comma quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          e' il seguente:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,
          «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma  dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
          205, supplemento ordinario.
              - Il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito
          in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
          233,  reca:  «Disposizioni  urgenti  in materia di riordino
          delle  attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  e dei Ministeri», ed e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
              - Il   testo   dell'art.   1,   comma 58,  della  legge
          23 dicembre  2005,  n. 266: «Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2006)», e' il seguente:
              «58.   Le   somme   riguardanti  indennita',  compensi,
          gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
          corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
          e   controllo,   consigli   di   amministrazione  e  organi
          collegiali  comunque  denominati,  presenti nelle pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  e  negli enti da queste ultime controllati,
          sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
          importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
              - Il  testo  dell'art.  29  del  decreto-legge 4 luglio
          2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 agosto   2006,  n.  248:  «Disposizioni  urgenti  per  il
          rilancio  economico  e  sociale,  per  il contenimento e la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
          e' il seguente:
              «Art.  29 (Contenimento  spesa per commissioni comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto  dall'art.  18,  comma 1,  della legge 28 dicembre
          2001,   n.   448,  la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  30  giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto, le necessarie misure di adeguamento
          ai  nuovi  limiti  di  spesa.  Tale riduzione si aggiunge a
          quella   prevista   dall'art.   1,  comma 58,  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266.
              2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
                a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
                d) diminuzione   del   numero  dei  componenti  degli
          organismi;
                e) riduzione  dei  compensi  spettanti  ai componenti
          degli organismi;
                e-bis)  indicazione  di  un  termine  di  durata, non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                e-ter)  previsione  di  una relazione di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri;
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
              3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma 2,  con  atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4.  Ferma  restando la realizzazione degli obiettivi di
          risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
          individuati  dai  provvedimenti  previsti  dai  commi 2 e 3
          entro  il  15 maggio  2007  sono  soppressi. A tale fine, i
          regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
          atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
          essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
          ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione  vigilante,  ove  prevista,  entro  il
          28 febbraio 2007.
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai  commissari  straordinari  del Governo di cui
          all'art.  11  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, e agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.».
              - Il  testo  dell'art.  4,  comma 1,  del decreto-legge
          28 dicembre  2006,  n.  300, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 febbraio  2007, n. 17: «Proroga di termini
          previsti   da   disposizioni   legislative  e  disposizioni
          diverse», e' il seguente:
              «Art.  4  (Disposizioni  in  tema  di enti ed organismi
          pubblici,  nonche'  di attivita' produttive). - 1. All'art.
          29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  2006,  n.  248,  il
          comma 4 e' sostituito dal seguente:
              «4.  Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
          risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
          individuati  dai  provvedimenti  previsti  dai  commi 2 e 3
          entro  il  15 maggio  2007  sono  soppressi. A tale fine, i
          regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
          atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
          essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
          ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione  vigilante,  ove  prevista,  entro  il
          28 febbraio 2007.».
              - Il  testo  dell'art.  2 della legge 21 marzo 2001, n.
          84:  «Disposizioni  per  la  partecipazione  italiana  alla
          stabilizzazione,  alla  ricostruzione  e  allo  sviluppo di
          Paesi dell'area balcanica», e' il seguente:
              «Art.  2  (Unita' tecnico-operativa) -1. Il Comitato e'
          assistito  da  una  unita'  tecnico-operativa,  di  seguito
          denominata  «unita»,  istituita  con decreto del Presidente
          del   Consiglio   dei   Ministri   e   coordinata   da   un
          rappresentante  speciale per le iniziative di ricostruzione
          dell'area  balcanica, nominato dal Presidente del Consiglio
          dei Ministri.
              2. L'unita' e' composta da:
                a) esperti,  entro  un  contingente massimo di cinque
          unita',  tre  dei  quali scelti tra estranei alle pubbliche
          amministrazioni,  con  contratto di diritto privato a tempo
          determinato, e due tra dipendenti di dette amministrazioni;
          questi  ultimi  sono collocati in posizione di comando o di
          fuori  ruolo  per  la  durata  dell'incarico;  i criteri di
          selezione  degli  esperti di cui alla presente lettera sono
          stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 1, ovvero
          con   altro   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri;  i  posti  occupati da dipendenti collocati fuori
          ruolo non possono essere coperti mediante nuove assunzioni;
                b) tre rappresentanti designati, avendo attenzione ad
          una  equilibrata  presenza  territoriale,  dalla Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281;
                c) un   rappresentante  del  Ministero  degli  affari
          esteri e uno del Ministero del commercio con l'estero.
              3.  Le  funzioni  di supporto tecnico-amministrativo ed
          ausiliario sono assicurate dal personale in servizio presso
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
              4.  L'unita',  nell'ambito delle attivita' di supporto,
          ha in particolare il compito di:
                a) formulare  proposte al Comitato per la definizione
          delle linee generali e degli indirizzi strategici;
                b) curare    il    raccordo    tra    le    pubbliche
          amministrazioni  interessate  e, per i profili informativi,
          tra queste e il sistema delle imprese;
                c) svolgere  attivita' di monitoraggio in ordine alla
          realizzazione degli indirizzi approvati dal Comitato;
                d) sostenere  la  cooperazione decentrata, attraverso
          forme  di partenariato tra istituzioni locali e regionali e
          soggetti   espressione   della  societa'  civile  di  Paesi
          dell'area balcanica;
                e) curare l'istituzione di un tavolo di confronto sui
          Balcani al quale partecipino rappresentanti del mondo delle
          imprese  e  rappresentanti del mondo dell'associazionismo e
          del volontariato impegnati in quell'area.
              5.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  adottato di concerto con il Ministro del tesoro,
          del  bilancio e della programmazione economica, si provvede
          alla  determinazione  dei  compensi spettanti ai componenti
          dell'unita',  nonche'  al personale di cui agli articoli 4,
          comma 3, e 5, comma 4.
              6.  Per  il funzionamento dell'unita' e' autorizzata la
          spesa massima di lire 1.408 milioni annue.».
              - Il  testo  dell'art. 10 della legge 8 luglio 1998, n.
          230: «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»:
              «Art.  10.  - 1.  Presso  l'Ufficio  nazionale  per  il
          servizio  civile  e' istituito e tenuto l'albo degli enti e
          delle  organizzazioni  convenzionati  di  cui  all'art.  8,
          comma.  Allo  stesso  Ufficio  e'  affidata la tenuta della
          lista degli obiettori.
              2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio
          civile  e'  istituita la Consulta nazionale per il servizio
          civile   quale   organismo   permanente  di  consultazione,
          riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.
              3.  La  Consulta  nazionale  per  il servizio civile e'
          composta  da  non  piu'  di  quindici  membri, nominati con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri o del
          Ministro   da  lui  delegato,  scelti  in  maggioranza  tra
          rappresentanti  degli enti e delle organizzazioni, pubblici
          e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari
          del  servizio  civile  nazionale  ovvero dei loro organismi
          rappresentativi, nonche' tra rappresentanti degli obiettori
          di  coscienza  e  dei  volontari,  delle  regioni  e  delle
          amministrazioni pubbliche coinvolte.
              4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per
          il  servizio  civile  sulle  materie  di  cui  all'art.  8,
          comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonche' sui criteri e
          sull'organizzazione  generale del servizio e sul modello di
          convenzione tipo.
              5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, entro
          cinque  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  con  proprio decreto, disciplina l'organizzazione e
          l'attivita' della Consulta.».
              - Il  testo  dell'art. 40 della legge 19 dicembre 1992,
          n.  142,  reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee (legge comunitaria per il 1991)», e' il seguente:
              «Art. 40 (Impiego e rilascio di organismi geneticamente
          modificati:  criteri  di  delega).  - 1. L'attuazione delle
          direttive  del  Consiglio  90/219/CEE  e  90/220/CEE  sara'
          informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) assicurare il controllo sulle attivita' di impiego
          confinato di microrganismi geneticamente modificati e sulle
          attivita'  comportanti  l'emissione deliberata di organismi
          geneticamente modificati;
                b) prevedere,  nel  caso  di  emissione deliberata in
          campo  aperto  di  organismi  geneticamente  modificati, la
          preventiva  valutazione  degli  effetti  prevedibili  sulla
          salute e sull'ambiente;
                c) predisporre   i   piani  di  emergenza  contro  il
          rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di
          microrganismi  geneticamente modificati, nonche' assicurare
          che  siano  fissate  idonee  garanzie  atte a prevenire gli
          eventuali  rischi  per  l'uomo  e  per l'ambiente derivanti
          dalla    utilizzazione    non    confinata   di   organismi
          geneticamente modificati;
                d) definire    le    procedure    di    notifica   ed
          autorizzazione    e    l'impiego    confinato   di   organi
          geneticamente modificati;
                e) definire    le    procedure    di    notifica   ed
          autorizzazione  per  il  rilascio  deliberato  in  ambiente
          aperto di organismi geneticamente modificati;
                f) demandare   il   coordinamento   delle   attivita'
          amministrative   e   tecnico-scientifiche   relative   alla
          integrale  attuazione  delle  direttive  al  Ministro della
          sanita', d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con
          i  Ministri  dell'ambiente,  del  lavoro e della previdenza
          sociale,  dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato, dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica;
                g) assicurare  la  libera circolazione sul territorio
          nazionale di prodotti notificati ed autorizzati;
                h) prevedere,  nel  caso  di  emissione deliberata in
          campo  aperto di microrganismi geneticamente modificati, le
          condizioni  e  i  tempi  necessari  per  predisporre quanto
          indicato  nelle  lettere  precedenti, fermo restando che la
          non  attuazione  di  tali  indicazioni  esclude il rilascio
          deliberato di tali microrganismi;
                i) classificare  gli  agenti biologici modificati con
          la   ingegneria   genetica   differenziandoli   per   grado
          intrinseco di rischio per modalita' di impiego;
                l) individuare  l'autorita'  competente in termini di
          biosicurezza.
              2.  E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  un  comitato  scientifico  per i rischi derivanti
          dall'impiego  di  agenti  biologici.  La  composizione  del
          Comitato    deve   comprendere   le   seguenti   competenze
          professionali:    microbiologia,    biologia    molecolare,
          genetica,   ingegneria   chimica,   medicina   del  lavoro,
          agronomia,  ecologia  farmacologica,  igiene.  Il  Comitato
          individua  i  fattori  e  le  condizioni  di rischio per la
          classificazione degli agenti biologici, elabora criteri per
          la  definizione  per  le  norme  di  sicurezza, verifica la
          compatibilita'   con   norme   gia'   vigenti.  I  Ministri
          competenti definiscono le norme applicative delle direttive
          comunitarie  90/219/CEE  e 90/220/CEE, anche sulla base dei
          documenti prodotti dal comitato tecnico-scientifico.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  90/219/CEE  e 90/220/CEE sono
          trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della
          Repubblica, perche' su di essi sia espresso il parere delle
          competenti Commissioni permanenti.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo  6 settembre  1989,  n. 322: «Norme sul Sistema
          statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
          nazionale  di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400»,  come  modificato  dal presente
          decreto:
              «Art. 12 (Commissione per la garanzia dell'informazione
          statistica).  -  1. Al fine di garantire il principio della
          imparzialita'   e   della   completezza   dell'informazione
          statistica e' istituita, presso la Presidenza del Consiglio
          dei    Ministri,    la    commissione   per   la   garanzia
          dell'informazione    statistica.    In    particolare,   la
          commissione vigila:
                a) sulla       imparzialita'       e      completezza
          dell'informazione  statistica  e contribuisce alla corretta
          applicazione  delle  norme che disciplinano la tutela della
          riservatezza  delle  informazioni  fornite  all'ISTAT  e ad
          altri  enti  del  Sistema  statistico nazionale, segnalando
          anche  al  Garante  per  la protezione dei dati personali i
          casi  di  inosservanza  delle  medesime norme o assicurando
          altra  collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei
          problemi lo richieda;
                b) sulla  qualita'  delle  metodologie  statistiche e
          delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella
          conservazione e nella diffusione dei dati;
                c) sulla conformita' delle rilevazioni alle direttive
          degli organismi internazionali e comunitari.
              2.  La  commissione,  nell'esercizio delle attivita' di
          cui  al  comma 1,  puo' formulare osservazioni e rilievi al
          presidente  dell'ISTAT,  il  quale  provvede  a  fornire  i
          necessari    chiarimenti    entro   trenta   giorni   dalla
          comunicazione,  sentito  il  comitato  di  cui all'art. 17;
          qualora  i  chiarimenti  non  siano  ritenuti esaustivi, la
          commissione  ne  riferisce  al Presidente del Consiglio dei
          Ministri.  Esprime  inoltre parere sul programma statistico
          nazionale  ai  sensi  dell'art.  13,  ed e' sentita ai fini
          della  sottoscrizione  dei codici di deontologia e di buona
          condotta   relativi   al  trattamento  dei  dati  personali
          nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
              3.  La commissione e' composta di nove membri, nominati
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  con  decreto  del Presidente della Repubblica, su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, dei
          quali   sei  scelti  tra  professori  ordinari  in  materie
          statistiche,  economiche  ed affini o direttori di istituti
          di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del
          Sistema  statistico  nazionale, e tre tra alti dirigenti di
          enti  e  amministrazioni  pubbliche,  che  godano di grande
          prestigio   e  competenza  nelle  discipline  e  nei  campi
          collegati  alla  produzione,  diffusione  e  analisi  delle
          informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici
          facenti  parte  del  Sistema  statistico nazionale. Possono
          essere  nominati  anche  cittadini  di Paesi comunitari che
          abbiano i medesimi requisiti.
              4.  Il  presidente  della  commissione  e' eletto dagli
          stessi membri.
              5. (Abrogato).
              6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno
          e  redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione
          al Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT.
              7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'ISTAT.
              8.   Alle  funzioni  di  segreteria  della  commissione
          provvede  il  Segretariato  generale  della  Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri, che istituisce, a questo fine, un
          apposito  ufficio,  che  puo'  avvalersi  anche  di esperti
          esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              9.  I  compensi  di  cui all'art. 20 per i membri della
          commissione sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.».
              - Il testo dell'art. 5 della legge 30 marzo 2004, n. 92
          «Istituzione  del  "Giorno  del  ricordo"  in memoria delle
          vittime  delle  foibe,  dell'esodo  giuliano-dalmata, delle
          vicende   del   confine   orientale  e  concessione  di  un
          riconoscimento   ai   congiunti  degli  infoibati»,  e'  il
          seguente:
              «Art.  5.  - 1.  Presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  e'  costituita  una  commissione di dieci membri,
          presieduta  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri o da
          persona da lui delegata, e composta dai capi servizio degli
          uffici  storici  degli  stati maggiori dell'Esercito, della
          Marina,  dell'Aeronautica  e  dell'Arma dei carabinieri, da
          due  rappresentanti  del comitato per le onoranze ai caduti
          delle   foibe,   da   un  esperto  designato  dall'Istituto
          regionale   per   la  cultura  istriano-fiumano-dalmata  di
          Trieste,  da  un  esperto designato dalla Federazione delle
          associazioni  degli  esuli  dell'Istria,  di  Fiume e della
          Dalmazia,   nonche'   da   un   funzionario  del  Ministero
          dell'interno. La partecipazione ai lavori della commissione
          avviene  a  titolo  gratuito.  La  commissione  esclude dal
          riconoscimento  i  congiunti  delle vittime perite ai sensi
          dell'art.  3  per  le quali sia accertato, con sentenza, il
          compimento di delitti efferati contro la persona.
              2.  La  commissione,  nell'esame  delle  domande,  puo'
          avvalersi   delle   testimonianze,  scritte  e  orali,  dei
          superstiti  e dell'opera e del parere consultivo di esperti
          e  studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esuli
          istriani,  giuliani e dalmati, o scelti anche tra autori di
          pubblicazioni scientifiche sull'argomento.».
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo dell'art. 2 della legge 21 marzo 2001,
          n. 84, dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005,
          n.  266  e dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
          223,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2006, n. 248, si vedano le note alle premesse.