stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2004, n. 301

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-1-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
nascondi
Testo in vigore dal:  25-11-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Nuovi stipendi
1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Livelli Incrementi mensili lordi (Euro) Stipendi tabellari annui lordi (Euro)
IX 33,90 14.844,14
VIII 30,86 13.013,64
VII-bis 29,53 12.216,25
VII 28,19 11.421,14
VI-bis 27,00 10.703,57
VI 25,81 9.984,79
V 24,28 9.067,95
2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nella tabella 3 allegata al medesimo decreto legislativo, è, pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

Qualifiche Parametro Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2005 (Euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 150,00 23.175,00
Commissario capo e qualifiche equiparate 144,50 22.325,25
Commissario e qualifiche equiparate 139,00 21.475,50
Vice commissario e qualifiche equiparate 133,25 20.587,13
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate 139,00 21.475,50
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate 135,50 20.934,75
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate 133,00 20.548,50
Ispettore capo e qualifiche equiparate 128,00 19.776,00
Ispettore e qualifiche equiparate 124,00 19.158,00
Vice Ispettore e qualifiche equiparate 120,75 18.655,88
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate 122,50 18.926,25
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 120,25 18.578,63
Sovrintendente e qualifiche equiparate 116,25 17.960,63
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate 112,25 17.342,63
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate 113,50 17.535,75
Assistente capo e qualifiche equiparate 111,50 17.226,75
Assistente e qualifiche equiparate 108,00 16.686,00
Agente scelto e qualifiche equiparate 104,50 16.145,25
Agente e qualifiche equiparate 101,25 15.643,13



(2)
3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.
((4))
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.(3)
---------------
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) le seguenti modifiche al comma 2 del presente articolo:
"1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche Parametro Incrementi mensili lordi (euro) Stipendi annui lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 150,00 11,13 23.308,50
Commissario capo e qualifiche equiparate 144,50 10,72 22.453,86
Commissario e qualifiche equiparate 139,00 10,31 21.599,21
Vice commissario e qualifiche equiparate 133,25 9,88 20.705,72
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate 139,00 10,31 21.599,21
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate 135,50 10,05 21.055,35
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate 133,00 9,86 20.666,87
Ispettore capo e qualifiche equiparate 128,00 9,49 19.889,92
Ispettore e qualifiche equiparate 124,00 9,20 19.268,36
Vice Ispettore e qualifiche equiparate 120,75 8,96 18.763,34
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate 122,50 9,09 19.035,28
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 120,25 8,92 18.685,65
Sovrintendente e qualifiche equiparate 116,25 8,62 18.064,09
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate 112,25 8,33 17.442,53
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate 113,50 8,42 17.636,77
Assistente capo e qualifiche equiparate 111,50 8,27 17.325,99
Assistente e qualifiche equiparate 108,00 8,01 16.782,12
Agente scelto e qualifiche equiparate 104,50 7,75 16.238,26
Agente e qualifiche equiparate 101,25 7,51 15.733,24



2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche Parametro Incrementi mensili lordi (euro) Stipendi annui lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 150,00 16,50 23.373,00
Commissario capo e qualifiche equiparate 144,50 15,90 22.515,99
Commissario e qualifiche equiparate 139,00 15,29 21.658,98
Vice commissario e qualifiche equiparate 133,25 14,66 20.763,02
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate 139,00 15,29 1.658,98
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate 135,50 14,91 21.113,61
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate 133,00 14,63 20.724,06
Ispettore capo e qualifiche equiparate 128,00 14,08 19.944,96
Ispettore e qualifiche equiparate 124,00 13,64 19.321,68
Vice Ispettore e qualifiche equiparate 120,75 13,28 18.815,27
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate 122,50 13,48 19.087,95
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 120,25 13,23 18.737,36
Sovrintendente e qualifiche equiparate 116,25 12,79 18.114,08
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate 112,25 12,35 17.490,80
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate 113,50 12,49 17.685,57
Assistente capo e qualifiche equiparate 111,50 12,27 17.373,93
Assistente e qualifiche equiparate 108,00 11,88 16.828,56
Agente scelto e qualifiche equiparate 104,50 11,50 16.283,19
Agente e qualifiche equiparate 101,25 11,14 15.776,78



3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche Parametro Incrementi mensili lordi (euro) Stipendi annui lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 150,00 127,50 24.705,00
Commissario capo e qualifiche equiparate 144,50 122,83 23.799,15
Commissario e qualifiche equiparate 139,00 118,15 22.893,30
Vice commissario e qualifiche equiparate 133,25 113,26 21.946,28
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate 139,00 118,15 22.893,30
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate 135,50 115,18 22.316,85
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate 133,00 113,05 21.905,10
Ispettore capo e qualifiche equiparate 128,00 108,80 21.081,60
Ispettore e qualifiche equiparate 124,00 105,40 20.422,80
Vice Ispettore e qualifiche equiparate 120,75 102,64 19.887,53
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate 122,50 104,13 20.175,75
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 120,25 102,21 19.805,18
Sovrintendente e qualifiche equiparate 116,25 98,81 19.146,38
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate 112,25 95,41 18.487,58
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate 113,50 96,48 18.693,45
Assistente capo e qualifiche equiparate 111,50 94,77 18.364,05
Assistente e qualifiche equiparate 108,00 91,80 17.787,60
Agente scelto e qualifiche equiparate 104,50 88,83 17.211,15
Agente e qualifiche equiparate 101,25 86,06 16.675,88"
---------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 nel modificare l'art. 2, comma 3 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in applicazione dell'articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007".
-------------
AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 nel modificare l'art. 2, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, che a sua volta modifica l'art. 2, comma 3 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che a decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dal comma 3, è fissato in euro 165,65 annui lordi e a decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, è fissato in euro 172,70 annui lordi.